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BONUS MAMME 2025

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al “Bonus mamme” 2025 previsto dalll’art. 6 del DL 95/2025.

Il Bonus Mamme consiste in un contributo di integrazione al reddito in relazione ai mesi di lavoro, e verrà erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025.

Il bonus è:
– pari a 40 euro mensili
;
– non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non è rilevante ai fini ISEE.
Le mensilità spettanti da gennaio a novembre 2025, sono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2025.

Possono accedere al bonus le:
– lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (rientrano i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e le lavoratrici intermittenti);
– le lavoratrici autonome iscritte all’INPS o con Cassa professionale, nonché le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS.
Dal bonus sono escluse:
– le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
– le lavoratrici madri con tre o più figli per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste lavoratrici possono infatti fruire dell’esonero totale della quota IVS ex art. 1 co. 180 della L. 213/2023).
Le lavoratrici devono essere madri di:
due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
– o di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni
.

Necessario, ai fini dell’accesso, che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

La domanda del bonus mamme deve essere presentata entro il 9.12.2025 tramite uno dei seguenti canali:

  • sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
  • Contact Center Multicanale;
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti previsti:

  • essere madre di soli due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) o di essere madre di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni). Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale (in caso di mancata indicazione del codice fiscale, le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda);
  • essere una lavoratrice madre dipendente o autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 e la Gestione separata (le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del bonus);
  • la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

Nella domanda occorre indicare la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato (in caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”).

Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 28.10.2025, possono presentare la domanda entro il 31.1.2026.

Modello 770/2025 redditi 2024 – Scadenza 31/10/2025

Gentili clienti,

entro il prossimo 31 ottobre 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, la dichiarazione in oggetto.

Chiediamo pertanto di comunicare con la massima tempestività eventuali variazioni in relazione al rappresentante firmatario della dichiarazione (legale rappresentante o liquidatore della società).

Inoltre, per le società di capitali (spa/srl/srls) dotate di organo di controllo, chiediamo di comunicare i nominativi dei soggetti che sottoscrivono la Relazione di Revisione (Revisori e/o componenti del Collegio Sindacale).

La redazione del 770/2025 può essere effettuata con due diverse modalità:

A. TIPOLOGIA INVIO FLUSSI SEPARATI:

 Per i clienti che hanno optato per l’invio separato delle CU di lavoro autonomo lo studio Trinca si occuperà della sola redazione dei quadri DIPENDENTI. Si chiede di fornirci il codice fiscale dell’ALTRO PROFESSIONISTA INCARICATO che procederà all’invio dei seguenti quadri: LAVORO AUTONOMOREDDITI DI CAPITALI E UTILILOCAZIONI BREVI (per i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare) e le tipologie reddituali che saranno trasmesse. Il codice fiscale del nostro studio da comunicare all’altro professionista è il seguente: 04082170277

B. TIPOLOGIA INVIO in UNICO FLUSSO:

 Per i clienti che hanno optato per l’invio in unico flusso delle CU Dipendenti e Autonomi lo studio Trinca si occuperà della redazione dei quadri relativi alla ritenute DIPENDENTI e AUTONOMI. Inoltre, qualora siano stati corrisposti redditi di capitale/dividendi si chiededi inviare: Copia delle CUPE (Certificazioni Utili)Copia delibere assembleari di distribuzione utili pagati nell’anno 2024 In relazione ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare si chiede di comunicare eventuali redditi derivanti dalle LOCAZIONI BREVI.

 Ai soli clienti che non hanno delegato lo studio alla consultazione del cassetto fiscale chiediamo di inviarci le attestazioni dei versamenti eseguiti con mod. F24 con riferimento alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2024.

Invitiamo a fornire le informazioni richieste entro il 30/09/2025 per consentire il corretto invio della dichiarazione.

Nel ringraziare per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.

CHIUSURA IN AGOSTO

Gentili Clienti

In vista delle prossime vacanze estive, vi informiamo che:

Lo Studio chiuderà dal 13 al 22 agosto.

Riaprirà lunedì 25 agosto 2025.

Tenuto conto del periodo di chiusura, Vi chiediamo di:

A) INVIARCI LE PRESENZE ENTRO LA DATA DEL 31 LUGLIO 2025. Se poi vi fossero delle discrepanze con le presenze effettive potremo procedere ad eventuali conguagli con le buste paga di agosto;

B) COMUNICARCI ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 12 AGOSTO EVENTUALI ASSUNZIONI O VARIAZIONI AI RAPPORTI DI LAVORO CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAL 13 AL 24 AGOSTO 2025

Per le aziende che ci hanno dato la delega per il pagamento del Modello F 24, effettueremo l’invio dei modelli, con valuta 20 agosto 2025, entro martedì 12 agosto e sulla base dei dati in nostro possesso (es crediti da compensare, Iban di addebito  ecc).

Di seguito le istruzioni da seguire in caso di emergenze:

ASSUNZIONI URGENTI:

Se nei giorni in cui lo studio è chiuso avete necessità di comunicare l’assunzione IMPREVISTA di un lavoratore, dovrete inviare il modello CO UNIURG.

Il modello Co UNIURG va inviato il giorno prima dell’assunzione e, alla riapertura dello studio, l’assunzione dovrà essere completata tramite l’invio della comunicazione obbligatoria ordinaria. Quindi è importante che ci informiate subito nel caso in cui abbiate inviato un modello UNIURG.

Nella stringa “Motivo dell’urgenza” scrivete : “Chiusura per ferie dello Studio di Consulenza del Lavoro”.

Per accedere all’applicativo :https://couniurg.lavoro.gov.it è necessario il possesso di SPID o CIE da parte del datore di lavoro.

INFORTUNI:
Nel malaugurato caso di infortunio di un dipendente o di un collaboratore, il datore di lavoro deve inviare la relativa denuncia all’INAIL competente, entro DUE GIORNI da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione di almeno un giorno oltre a quello dell’evento.

Istruzioni per invio della denuncia di infortunio:
1. Compilare il modello 4bis INAIL cartaceo

2. Scansionare il modello
3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html

Ricordatevi di informarci !

Denuncia all’Ispettorato per lavoro intermittente (lavoro a chiamata)

Per effettuare la comunicazione delle chiamate: occorre compilare il modulo “UNI-intermittenti”, e inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica : intermittenti@pec.lavoro.gov.it al fine di effettuare preventivamente la comunicazione obbligatoria di chiamata.

IN CASO DI COMUNICAZIONI EFFETTIVAMENTE URGENTI CHIAMARE IL 3498171375

Tutte le altre mail verranno prese in carico a partire dal 25 agosto.

Buona estate a tutti

Ordinanza Giunta Regione Veneto n. 34 del 01/07/2025 – Disposizioni in materia di lavori in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature

Gentili Clienti,

pubblichiamo l’Ordinanza della Giunta della Regione Veneto n. 34 del 1 Luglio 2025, che reca misure volte a garantire la salute dei lavoratori che svolgono attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale.

L’Ordinanza entrerà in vigore da domani 3 Luglio, fino al 31 Agosto 2025.

Posto che anche le altre Regioni si stanno muovendo nel medesimo senso, attendiamo gli opportuni chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’INPS, per quanto attiene alla compatibilità di quanto disposto da tali ordinanze con la CIG per “temperature elevate”.

Festività Pasquali 2025

Gentili Clienti,

informiamo che, in occasione delle Festività Pasquali, lo Studio rimarrà chiuso venerdì 18 Aprile 2025.

Riprenderemo con il consueto orario da martedì 22 Aprile.

Ci è gradita l’occasione per augurarVi una Serena Pasqua.

Lo studio

Certificazione unica 2025 (redditi 2024)

Gentili clienti,

per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU 2025: 

entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) le CU relative a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;

entro il 31 marzo 2025 le Cu relative a redditi di lavoro autonomo abituale;

entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione del modello 770/2025) le CU relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Qualora vogliate incaricare lo studio della trasmissione integrale Vi chiediamo cortesemente di darcene comunicazione e di inviare al più presto, possibilmente entro il 15 febbraio, il riepilogo dei compensi erogati nel 2024, percipiente per percipiente, con l’indicazione delle ritenute di acconto ed eventuali contributi Inps. (Si tratta delle “SCHEDE CONTABILI DEI COMPENSI A TERZI” da chiedere al Vs. commercialista).

Novità Certificazione Unica 2025 redditi 2024:

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), a decorrere dall’anno di imposta 2024, non occorre più predisporre ed inviare la Certificazione Unica relativa ai compensi erogati ai contribuenti minimi e forfetari.

Autoliquidazione INAIL 2024/2025 – OT23 2025

Gentili Clienti,

ricordiamo che scade il prossimo 28 febbraio il termine per presentare all’INAIL le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2024, mentre scade il 17 febbraio quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

Cogliamo quindi l’occasione per chiederVi di verificare se siano intervenute variazioni nelle modalità di esercizio dell’attività lavorativa, e per invitarVi ad informarci tempestivamente delle situazioni che vanno a modificare il rischio assicurato, in modo da poter effettuare le comunicazioni obbligatorie (a tal fine potrebbe essere utile verificare quanto a suo tempo dichiarato con la denuncia di attività all’INAIL).

A titolo esemplificativo indichiamo le vicende che possono determinare una variazione della natura del rischio assicurato:

  • introduzione di nuove lavorazioni;
  • cessazione di lavorazioni precedenti e sostituzione con nuove da assicurare;
  • eventuale utilizzo da parte dei soggetti assicurati di autovetture;
  • utilizzo di nuovi macchinari.
  • sostituzione di macchinari con macchine nuove (in questo caso potrebbe esservi una diminuzione del tasso applicato se la nuova macchina è più avanzata);

Una variazione nell’estensione del rischio assicurato si potrà avere quando:

  • cambia il numero dei dipendenti impiegati nella lavorazione svolta.
  • quando vengono aperti nuovi luoghi di lavoro o chiusi luoghi in cui le lavorazioni assicurate non vengono più svolte.

Vi chiediamo inoltre di comunicarci il coinvolgimento nell’attività lavorativa di soci, coadiuvanti, collaboratori familiari.

Ricordiamo che entro la data del 28 febbraio 2025, le aziende che abbiano realizzato nel corso del 2023 degli interventi migliorativi in tema di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal Dlgs 81/2008, potranno inviare all’INAIL il modello OT23.

Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.

Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione in allegato; il modello dovrà essere comunque compilato con l’ausilio del soggetto che segue l’azienda in materia di sicurezza.

La richiesta di riduzione dei tassi può essere inviata in presenza dei seguenti presupposti:

1. regolarità contributiva;

2. integrale osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro;

3. applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTENZIONE: la facoltà di richiedere la riduzione riguarda solo le aziende che nel corso del 2023 abbiano posto in essere dei miglioramenti in materia di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli prescritti obbligatoriamente dal Dlgs 81/2008 TU in Materia di Sicurezza.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Senza categoria Modifica

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2025 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2024 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA

Ricordiamo brevemente che al lavoratore in trasferta può essere versata un’indennità forfettaria nei limiti previsti dalla legge, un rimborso misto (indennità di trasferta e parziale rimborso analitico delle spese sostenute), un rimborso completamente analitico delle spese sostenute.

Il legislatore è intervenuto sulla materia dei soli rimborsi spese.

La legge di Bilancio del 2025 ha infatti previsto che, da gennaio 2025, le spese sostenute dai lavoratori dipendenti in trasferta non possono più essere effettuate in contanti, ma – per essere deducibili e non concorrere alla formazione del reddito del lavoratore – devono essere eseguite con modalità tracciabili e quindi con pagamento tramite carta di debito, carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale, ovvero tramite smartphone per mezzo di quelle app che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permettono all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito .

La nuova normativa stabilisce chiaramente che se le spese, sostenute in trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato tramite autoservizi pubblici non di linea (ad esempio i TAXI), non vengono effettuate con metodi tracciabili, i rimborsi corrisposti

a) non saranno deducibili per l’impresa;

b) saranno imponibili e quindi costituiranno retribuzione a tutti gli effetti con conseguente pagamento di tasse e contributi.

Pertanto, per evitare che i rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori durante la trasferta siano tassabili, bisognerà che il dipendente utilizzi o una sua carta di credito/debito (o comunque altro mezzo di pagamento tracciabile) o una carta di credito/debito fornita dall’azienda.

Non sarà più sufficiente compilare le note di trasferta fornite dall’azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Per quanto riguarda le spese sostenute dal dipendente all’interno del territorio comunale, ricordiamo che il loro rimborso concorre alla formazione del reddito con la sola eccezione delle spese per il trasporto. Da gennaio 2025, però, anche le spese per il trasporto all’interno del Comune devono essere effettuate con mezzi tracciabili. Invece non è più richiesto che le spese di trasporto debbano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore: ciò significa che il dipendente potrebbe dimostrare di aver sostenuto spese di trasporto anche attraverso apposite app.

Lo stesso vincolo di tracciabilità vale, ai fini della loro deducibilità dal reddito di impresa e dall’IRAP, anche per le spese di rappresentanza.

Per completezza precisiamo che, ad una prima lettura della norma, sembra che nulla cambi relativamente alle indennità di trasferta erogate in via forfettaria.