L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al “Bonus mamme” 2025 previsto dalll’art. 6 del DL 95/2025.
Il Bonus Mamme consiste in un contributo di integrazione al reddito in relazione ai mesi di lavoro, e verrà erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025.
Il bonus è:
– pari a 40 euro mensili;
– non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non è rilevante ai fini ISEE.
Le mensilità spettanti da gennaio a novembre 2025, sono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2025.
Possono accedere al bonus le:
– lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (rientrano i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e le lavoratrici intermittenti);
– le lavoratrici autonome iscritte all’INPS o con Cassa professionale, nonché le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS.
Dal bonus sono escluse:
– le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
– le lavoratrici madri con tre o più figli per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste lavoratrici possono infatti fruire dell’esonero totale della quota IVS ex art. 1 co. 180 della L. 213/2023).
Le lavoratrici devono essere madri di:
– due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
– o di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
Necessario, ai fini dell’accesso, che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
La domanda del bonus mamme deve essere presentata entro il 9.12.2025 tramite uno dei seguenti canali:
- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale;
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
La richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti previsti:
- essere madre di soli due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) o di essere madre di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni). Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale (in caso di mancata indicazione del codice fiscale, le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda);
- essere una lavoratrice madre dipendente o autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 e la Gestione separata (le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del bonus);
- la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
Nella domanda occorre indicare la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato (in caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”).
Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 28.10.2025, possono presentare la domanda entro il 31.1.2026.



