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ESONERO LAVORATRICI CON FIGLI(c.d. BONUS MAMME) – Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli.

Tale esonero, pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS INPS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, spetta:

  1. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni) o
  2. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Per poter beneficiare dell’esonero le lavoratrici devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei figli.

In allegato uniamo quindi il modello di dichiarazione, da farci pervenire compilato e sottoscritto da parte delle lavoratrici interessate per il riconoscimento dell’esonero.

RIDUZIONI DEL PREMIO PER PREVENZIONE (OT 23)

Gentili Clienti,

ricordiamo che entro la data del 29 febbraio 2024, le aziende che abbiano realizzato nel corso del 2023 degli interventi migliorativi in tema di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal Dlgs 81/2008, potranno inviare all’INAIL il modello OT23.

Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.

Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione in allegato; il modello dovrà essere comunque compilato con l’ausilio del soggetto che segue l’azienda in materia di sicurezza.

La richiesta di riduzione dei tassi può essere inviata in presenza dei seguenti presupposti:

1.Il primo requisito necessario per poter accedere alla riduzione dei tassi è costituito dalla regolarità contributiva.

2. Il secondo requisito di invio della domanda è quello dell’integrale osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

3. Il terzo requisito è l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTENZIONE: la facoltà di richiedere la riduzione riguarda solo le aziende che nel corso del 2023 abbiano posto in essere dei miglioramenti in materia di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli prescritti obbligatoriamente dal Dlgs 81/2008 TU in Materia di Sicurezza.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2024 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2023 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

NOVITA’ LEGGE BILANCIO 2024

Gentili Clienti, ecco, in sintesi, alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio . 213 del 30 dicembre 2023 in materia di lavoro e previdenza.

Legge Bilancio 213/2023OggettoSintesi
   
Art. 1, comma 15Esonero quota IVS a carico del lavoratoreAnche nel 2024 è prevista la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti. La riduzione è :  
– di 6 punti se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di 13°;
– di 7 punti se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di 13°.
Novità del 2024: la riduzione contributiva non si applica sul rateo tredicesima.
Art. 1, commi 21 -24Detassazione lavoro festivo e notturno per i lavoratori del settore turistico/alberghieroDal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo può essere dato solo ai dipendenti titolari nel 2023  di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.
Art. comma 16Estensione del limite fringe benefitViene alzato provvisoriamente il limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR:
– per tutti i lavoratori dipendenti il limite di esenzione passa da € 258,23 a € 1.000;
 –per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico il limite passa a € 2.000.
Attenzione: se si superano i limiti di esenzione viene assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva l’intero importo e non solo la differenza in eccedenza. Per questa ragione è opportuno che il datore di lavoro, prima di concedere il benefit, richieda ai lavoratori neo assunti nel 2024 o anche ai lavoratori part-time, una dichiarazione in cui siano indicati i valori dei fringe benefit eventualmente già fruiti nell’anno da altri datori di lavoro. Tra le più frequenti tipologie di fringe benefit assegnati ai lavoratori rientrano nel limite di esenzione, per esempio, gli importi già valorizzati in busta paga a titolo di fringe benefit continuativo, come la concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale.
La legge di bilancio amplia inoltre l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti nel plafond di esenzione. Quest’anno oltre al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (concessione che nel 2023 era riservata solo ai lavoratori con figli a carico), sono previste le spese per l’affitto della prima casa; le spese per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa. Ricordiamo che i fringe benefit di cui all’art. 51, c.3, terzo periodo, possono essere concessi anche ad personam.
Art 1 commi 60-62Misure di contrasto al lavoro domestico irregolarePer contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzia delle entrate e INPS scambieranno le proprie banche dati per effettuare un’analisi delle informazioni utili a fare emergere redditi non dichiarati.
Art 1 comma 191Sgravi per assunzione donne vittime di violenzaI datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza (deve trattarsi di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati), è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile
Art. 1 comma 180Decontribuzione lavoratrici con figliLe lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (no rapporti di lavoro domestico) hanno diritto ad un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
La decontribuzione spetta nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile:
– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (disposizione sperimentale valida solo per 2024);
– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Art 1 comma 18Detassazione premi produttivitàViene confermata l’imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di € 3.000 annui.
Art. 1 comma 179Estensione congedo parentaleDal 2024 diventano due le mensilità di congedo parentale che, alternativamente tra i due genitori lavoratori dipendenti, saranno indennizzate in misura superiore all’ordinario 30% della retribuzione media giornaliera.
Le due mensilità, nel 2024, saranno indennizzate all’80%.
Nel 2025, invece, una mensilità sarà indennizzata all’80% e l’altra al 60%.

EMERGENZE DURANTE LA CHIUSURA STUDIO

 

Gentili Clienti

di seguito alcune indicazioni pratiche per l’ipotesi in cui abbiate la necessità di presentare denuncia di infortunio o di effettuare assunzioni urgenti durante i periodi di chiusura dello studio.

INFORTUNI:
Nel malaugurato caso di infortunio di un dipendente o di un collaboratore, il datore di lavoro deve inviare la relativa denuncia all’INAIL competente , entro DUE GIORNI da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione di almeno un giorno oltre a quello dell’evento.

Istruzioni per invio della denuncia di infortunio:
1. Compilare il modello 4bis INAIL cartaceo : https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_089654_2443090595795.pdf?section=atti-e-documenti
2. Scansionare il modello
3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html

Ricordatevi di informarci !

ASSUNZIONI URGENTI:

Se nei giorni in cui lo studio è chiuso avete necessità di comunicare l’assunzione di un lavoratore, dovrete inviare il modello CO UNIURG.

Il modello deve essere da Voi inviato il giorno prima dell’assunzione e, alla riapertura dello studio, l’assunzione dovrà essere completata tramite l’invio della comunicazione obbligatoria ordinaria. Quindi è importante che ci informiate subito nel caso in cui abbiate inviato un modello UNIURG.

Nella stringa “Motivo dell’urgenza” scrivete : chiusura per ferie dello Studio di Consulenza del Lavoro.

Per accedere all’applicativo : https://couniurg.lavoro.gov.it/ è necessario il possesso di SPID o CIE da parte del datore di lavoro.

COMUNICAZIONE URGENTE PER ELABORAZIONE PAGHE MESE DI LUGLIO E INFO PAUSA ESTIVA

Gentili Clienti

In vista delle prossime vacanze estive, vi informiamo che:

Lo Studio chiuderà dal 14 al 18 agosto.

Nella settimana dal 21 al 25 agosto lo studio osserverà il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30, pomeriggio chiuso.

In considerazione della chiusura nella settimana di ferragosto Vi chiediamo di inviarci le presenze per l’elaborazione dei cedolini paga del mese di luglio 2023 entro e non oltre la data del 27 luglio 2023. Se vi fossero delle discrepanze con le presenze effettive, potremo procedere ad eventuali conguagli con i cedolini paga di agosto.

Per le aziende che ci hanno dato la delega per il pagamento del Modello F 24, effettueremo l’invio dei modelli, con valuta 21 agosto 2023, entro venerdì 11 agosto e sulla base dei dati in nostro possesso (es crediti da compensare, Iban di addebito  ecc).

Auguriamo a tutti i clienti una buona estate.

Cordiali saluti

IL DECRETO LAVORO

Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48/2023.

Con la legge del 3 luglio 2023 n. 85 il decreto è stato convertito. In rosso le modifiche che la legge di conversione ha apportato al Decreto Legge 48.

Queste, in estrema sintesi, alcune delle novità previste:

  • l’introduzione dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro,
    che sostituirà dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza;
  • l’introduzione di incentivi alle assunzioni dei soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione;
  • l’introduzione di incentivi per le assunzioni di giovani;
  • la modifica delle causali per il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi;
  • novità in materia di sicurezza sul lavoro (contatte i vostri referenti per la sicurezza)
  • la definizione di alcuni crediti d’imposta per il settore dell’autotrasporto;
  • l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’ulteriore incremento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota IVS a carico dei
    lavoratori.
  • Allegerimento degli obblighi informativi da dare ai lavoratori
  • L’introduzione di un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi;

Di seguito daremo alcune indicazioni sulle misure di maggior interesse:

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 24 del DL 48/2023): Resta confermata la possibilità di stipulare un primo contratto acausale sino a 12 mesi. Per contratti di durata superiore a 12 mesi vengono reintrodotte le causali.

Si potrà pertanto stipulare o rinnovare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (durata max sempre 24 mesi) :

a) nei casi previsti dai contratti collettivi (contratti nazionali, ma anche contratti territoriali o aziendali stipulati da sindcati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale);

b) se i contratti collettivi applicati in azienda non prevedono causali, allora le parti potranno individuare delle causali riconducibili ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ma solo entro il 30 aprile 2024;

c) esigenze sostitutive

Nei casi a) e b) sarà sempre necessario descrivere quali sono le ragioni concrete che consentono di apporre una certa causale: se ad esempio il CCNL prevede l’apposizione del termine per ragioni organizzative, bisognerà descrivere concretamente la ragione organizzativa.

In sede di conversione si è previsto che il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di motivazioni.

Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023, dunque dal 5.5.2023

Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (art. 10 co. 1 – 5 e 7 – 9 del DL 48/2023): i datori di lavoro che assumeranno titolari di assegno di inclusione godranno per 12 mesi di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite annuo di 8 mila euro, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche in apprendistato. Lo sgravio sarà del 50% in caso di assunzioni a tempo determinato nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e sempre per 12 mesi. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il beneficiario dell’assegno di inclusione entro i 24 mesi dall’assunzione, fatta eccezione l’ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovrà restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Obblighi informativi (art. 26 del DL 48/2023):  Le informazioni relative al periodo di prova, al diritto alla formazione; all’orario di lavoro (solo se prevedibile); alla durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; alla procedura, forma e termini del periodo di preavviso; alla retribuzione, compresi l’importo iniziale ed elementi costitutivi;possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. 

La legge di conversione ha eliminato la possibilità per il datore di lavoro di dare informazioni circa l’orario di lavoro nei casi in cui la programmazione non sia prevedibile. In questi ultimi casi il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative (indicazione oggi del tutto eventuale nel lavoro a chiamata); il periodo minimo di preavviso, a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Incentivi assunzioni giovani (art. 27 DL 48/2023): l’incentivo – che è pari al 60% della retribuzione lorda mensile e viene erogato per 12 mesi – riguarda i datori di lavoro privati in caso di nuove assunzioni (a tempo indeterminato anche con contratto di apprendistato), effettuate a decorrere dall’1.6.2023 al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;
  • non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
    Giovani”.

Il nuovo incentivo sarà cumulabile con il bonus contributivo per assumere giovani under 36 – che è ancora in attesa del via libera Ue – e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote già previste da altre disposizioni: in caso di cumulo con altre misure, l’incentivo «Neet» scenderà al 20% della retribuzione mensile lorda, per ogni giovane assunto.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37 DL 48/2023): Chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento) può acquisire prestazioni di lavoro occasionali, sino a 15.000 euro . Inoltre gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento possono ricorrere ai voucher PRESTO se non occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per tutti gli altri settori invece il limite è di 10 dipendenti).

Libretto Famiglia

La legge di conversione modifica:
 l’art. 54-bis co. 10 del DL 50/2017 prevedendo la possibilità per ciascun utilizzatore di cui all’art. 54-bis co. 6 lett. a) e b-bis) di acquistare il Libretto Famiglia per prestazioni occasionali anche presso le rivendite di generi di monopolio (oltre che mediante la piattaforma informatica dell’INPS e presso gli uffici postali) per il pagamento dei prestatori;
 l’art. 54-bis co. 19 del DL 50/2017 prevedendo che il pagamento del compenso al prestatore impiegato tramite Libretto Famiglia possa essere effettuato anche presso le predette rivendite.

Fringe benefit 2023 – Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico (art. 40 DL 48/2023): per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. La norma subordina l’accesso al fringe benefit da 3.000 euro al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. I datori di lavoro che vogliono applicare la norma devono inoltre dare preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. La vecchia soglia di 258,23 euro continua invece a essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico.

Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico (articolo 39-bis)

Dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro (periodo di riferimento anno 2022), una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (dalle 23 alle 6 del mattino) e alle prestazioni di lavoro straordinario, quest’ultime effettuate nei giorni festivi. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta, dietro richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022. Il sostituto compenserà poi il credito maturato con F24.

BUONI SPESA E CARBURANTE 2023

Il fringe benefit (= retribuzione in natura) è una regalia, un plus rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro decide di concedere ai lavoratori con lo scopo di integrare il compenso dei dipendenti, ma non vi è obbligato.

Il vantaggio per il datore di lavoro nel concedere questa regalia, è che quello che spende il datore di lavoro va direttamente nelle tasche del dipendente, perchè è esente da imposte Irpef e da contribuzione previdenziale. Allo stesso modo, il Fringe Benefit non costituisce reddito per il lavoratore che lo percepisce.

Il fringe benefit può essere un bene (cellulare, tablet non ad uso aziendale, auto ad uso promiscuo, polizze accese per i dipendenti) oppure – il più utilizzato – un buono regalo (buono spesa del supermercato, buono Amazon o buono da spendere in qualsiasi altro negozio convenzionato, altro buono benzina).

Nel 2023 il legsilatore ha previsto – almeno per il momento – che i datori di lavoro possano erogare:

1) Bonus carburante

In base all’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21 e al DL 14.1.2023 n. 5 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27). Il bonus carburante potrà essere assegnato senza alcuna formalità e potrà essere erogato anche al singolo lavoratore e non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

Attenzione : In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, è stata esclusa l’esenzione contributiva dai buoni carburante.  L’erogazione dei 200 euro sarà quindi esente solo fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo.

2) Fringe benefit 258,23 euro

Dal 2023 il plafond individuale torna ai 258,23 euro per beni o servizi prevista dall’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sul reddito.

In sostanza, fino a dicembre 2023 il datore di lavoro può erogare beni e servizi ai propri dipendenti di valore inferiore o pari a 258,23 euro senza che questi costituiscano retribuzione. Inoltre questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).

Il bonus carburante si cumula alla generale esenzione di 258,23 euro, e costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit con la conseguenza che i beni e i servizi che il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti nel periodo d’imposta 2023 potranno raggiungere un valore complessivo di 458,23 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni benzina ed euro 258,23 per l’insieme dei fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022 e Circ. n. 35/E/2022).