Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48/2023.
Queste, in estrema sintesi, alcune delle novità previste:
- l’introduzione dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro,
che sostituirà dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza; - l’introduzione di incentivi alle assunzioni dei soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione;
- l’introduzione di incentivi per le assunzioni di giovani;
- la modifica delle causali per il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi;
- novità in materia di sicurezza sul lavoro (contatte i Vostri referenti per la sicurezza !);
- la definizione di alcuni crediti d’imposta per il settore dell’autotrasporto;
- l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico;
- l’ulteriore incremento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota IVS a carico dei
lavoratori. - Allegerimento degli obblighi informativi da dare ai lavoratori
Di seguito daremo alcune indicazioni sulle misure di maggior interesse:
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 24 del DL 48/2023): Resta confermata la possibilità di stipulare un primo contratto acausale sino a 12 mesi. Per contratti di durata superiore a 12 mesi, ovvero in caso di rinnovo del primo contratto, vengono reintrodotte le causali.
Si potrà pertanto stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (durata max sempre 24 mesi) o rinnovare un contratto a termine :
a) se i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipualti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalle RSA e RSU aziendali prevedono delle causali ;
b) se i contratti collettivi applicati in azienda non prevedono causali, allora le parti potranno individuare delle causali riconducibili ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ma solo entro il 30 aprile 2024;
c) esigenze sostitutive
Nei casi a) e b) sarà sempre necessario descrivere quali sono le ragioni concrete che consentono di apporre una certa causale: se ad esempio il CCNL prevede l’apposizione del termine per ragioni organizzative, bisognerà descrivere concretamente la ragione organizzativa. .
Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (art. 10 co. 1 – 5 e 7 – 9 del DL 48/2023): i datori di lavoro che assumeranno titolari di assegno di inclusione godranno per 12 mesi di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite annuo di 8 mila euro, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche in apprendistato. Lo sgravio sarà del 50% in caso di assunzioni a tempo determinato nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e sempre per 12 mesi. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il beneficiario dell’assegno di inclusione entro i 24 mesi dall’assunzione, fatta eccezione l’ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovrà restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
Obblighi informativi (art. 26 del DL 48/2023): Le informazioni relative all’orario di lavoro e alla sua programmazione nonchè al periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Incentivi assunzioni giovani (art. 27 DL 48/2023): l’incentivo – che è pari al 60% della retribuzione lorda mensile e viene erogato per 12 mesi – riguarda i datori di lavoro privati in caso di nuove assunzioni (a tempo indeterminato anche con contratto di apprendistato), effettuate a decorrere dall’1.6.2023 al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:
- alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”.
Il nuovo incentivo sarà cumulabile con il bonus contributivo per assumere giovani under 36 – che è ancora in attesa del via libera Ue – e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote già previste da altre disposizioni: in caso di cumulo con altre misure, l’incentivo «Neet» scenderà al 20% della retribuzione mensile lorda, per ogni giovane assunto.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37 DL 48/2023): Chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento) può acquisire prestazioni di lavoro occasionali, sino a 15.000 euro . Inoltre gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento possono ricorrere ai voucher PRESTO se non occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per tutti gli altri settori invece il limite è di 10 dipendenti).
Fringe benefit 2023 – Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico (art. 40 DL 48/2023): per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas.La norma subordina l’accesso al fringe benefit da 3.000 euro al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. I datori di lavoro che vogliono applicare la norma devono inoltre dare preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. La vecchia soglia di 258,23 euro continua invece a essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico.