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Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2022 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CHIUSURE E ORARI STUDIO NEL PERIODO DI NATALE

Gentili Clienti

Vi informiamo che lo Studio resterà chiuso nelle giornate di venerdì 23 e venerdì 30 dicembre 2022.

Durante il periodo natalizio lo Studio resterà aperto solo la mattina e chiuderà alle ore 13,00.

Vi auguriamo Buone Feste

FESTIVITA’ DELLA MADONNA DELLA SALUTE

FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA SALUTE

Gentili Clienti                                                                                                                            Vi informiamo che lunedì 21 novembre 2022 lo Studio resterà chiuso per la festività della Madonna della Salute.

NUOVE REGOLE LAVORO AGILE

Negli ultimi due anni e mezzo, causa pandemia Covid, molti lavoratori hanno reso la prestazione lavorativa dal proprio domicilio. Tutti abbiamo imparato a conoscere lo “Smart Working”, ma questa modalità di svolgimento della prestazione era già stata prevista dal nostro legislatore nel 2017 con la legge 81 ed era stata chiamata con il nome di Lavoro Agile.

A partire dal 1° settembre 2022 cessa la normativa emergenziale, per cui il lavoratore poteva lavorare da casa solo per effetto di una comunicazione unilaterale dell’azienda ed entrano in vigore le disposizioni previste dalla legge 81/2017.

Cosa si intende per Lavoro Agile?

Il Lavoro Agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie a un accordo concluso direttamente tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno,
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

La legge 81/2017 ha previsto che i lavoratori possano rendere la loro prestazione secondo le modalità del Lavoro Agile solo se hanno concluso un accordo con il datore di lavoro.

L’accordo deve prevedere:

1) se è a tempo determinato o a tempo indeterminato;

2) la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (quanti giorni si deve lavorare in presenza e quanti da remoto; le fasce di reperibilità, così come eventuali momenti della giornata in cui si rende necessario svolgere determinate attività)

3) le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;

4) gli strumenti utilizzati dal lavoratore;

5) i tempi di riposo del lavoratore;

6) le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

7) l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;

8) le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Comunicazione al Ministero del Lavoro

Da giovedì 1° settembre, le aziende, per continuare ad utilizzare le prestazioni in modalità di Lavoro Agile, dovranno sottoscrivere l’accordo individuale con i propri dipendenti. Le aziende che non hanno siglato gli accordi individuali, dunque, dovranno tornare al lavoro in presenza.

Una volta sottoscritto l’accordo, le aziende dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile.

In una prima fase di applicazione della legge, gli accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre, potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022. Una volta entrata a regime la comunicazione dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo.

Priorità

Dal 13.8.2022 hanno carattere prioritario le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate :

•          da entrambi i genitori con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità ex art. 3 co. 3 della L. 104/92;

•          da lavoratori affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92;

•          dai prestatori di assistenza, c.d. “caregivers”.

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale si individuano i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione, ferma restando la necessaria cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Possibilità di recesso

Le parti possono recedere dall’accordo stipulato per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di Lavoro Agile e, quindi, tornare a rendere la propria prestazione interamente nei locali aziendali.

In particolare, nel caso in cui l’accordo sia a tempo indeterminato, le parti possono recedere rispettando un termine di preavviso individuato in:

•              30 giorni;

•              90 giorni, per il datore di lavoro che intenda recedere da un accordo sul lavoro agile stipulato con un lavoratore disabile ex art. 1 della L. 13.3.99 n. 68.

In presenza di un “giustificato motivo”, è invece possibile recedere liberamente.

NUOVA PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE

Gentili clienti ricordiamo che, in caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale, il committente deve inviare preventivamente una comunicazione al Ministero del Lavoro fornendo le seguenti informazioni sulla prestazione:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 7 , 15 o 30 giorni). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Dal 1° maggio questa comunicazione non può più essere inviata per email, ma deve essere trasmessa on line sul portale Cliclavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome) accedendo tramite SPID e CIE .

In ogni caso, lo studio, come intermediario, può provvedere ad inviare la comunicazione per Vostro conto.

Ricordiamo infine che in caso di omessa comunicazione, la prestazione verrà considerata irregolare  e sarà applicata una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN CASO DI LAVORO NERO E VIOLAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA

L’art. 14 del Dlgs 81/2008, così come modificato dal DL 146/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale per quei datori di lavoro che occupano almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione obbligatoria (quindi lavoratori “in nero”) ovvero che abbiano commesso gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ((Allegato I del D.Lgs. 81/2008).

Sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare: sono considerati lavoratori irregolari:

a) quelli occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

b) quelli inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Ricordiamo che, dal 21 dicembre 2021, è obbligatorio inviare all’Ispettorato del Lavoro, tramite mail o sms, la comunicazione preventiva obbligatoria contenente

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle norme di sicurezza: Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che possono costituire presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sono individuate nell’Allegato I al DLgs. 81/2008 così come di seguito indicate, con le relative sanzioni:

  • Mancata elaborazione del DVR : sanzione € 2.500,00
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione : sanzione € 2.500,00
  • Mancata formazione ed addestramento (es mancata esibizione della documentazione che attesta la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione sulla sicurezza: Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento): € 300,00 a lavoratore
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: € 3.000,00
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): € 2.500,00
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: € 300,00 a lavoratore
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: € 3.000,00
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: € 3.000,00
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): € 3.000,00
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: € 3.000,00
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: € 3.000,00

Considerata la gravità della sanzione (sospensione dell’attività imprenditoriale) Vi invitiamo a contattare chi Vi segue sulla sicurezza sul lavoro per verificare di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di non essere incorsi in alcuna delle violazioni previste dall’allegato I del Dlgs 81/2018.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2022 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2021, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2021 alle organizzazioni sindacali.

Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Lavoratori autonomi occasionali

La Legge di Conversione del Decreto Fisco – Lavoro (DL 146/2021) ha introdotto l’obbligo per il committente di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività del lavoratore autonomo occasionale.

Ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali sono quei lavoratori che svolgono in modo non professionale prestazioni di lavoro autonomo, disciplinate dall’art. 2222 c.c., che producono redditi “diversi” dal punto di vista fiscale.

La comunicazione dovrà avvenire tramite SMS o posta elettronica, secondo le modalità già previste per il lavoro intermittente:  obbligo in capo al committente di trasmettere preventivamente il modello UNILAV di assunzione e di procedere poi alla trasmissione del modello di comunicazione UNI-intermittente all’Ispettorato del Lavoro mediante sms o posta elettronica, prima dell’inizio dell’attività lavorativa (o del ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni).

Sul punto si attendono comunque indicazioni più precise e maggiori chiarimenti da parte del Ministro del Lavoro.

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Attenzione: i lavoratori autonomi occasionali, per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione, sono considerati lavoratori irregolari con la conseguenza che rientrano nel conteggio del limite del 10% oltre il quale può essere disposta la sospensione dell’attività lavorativa. Infatti se in un luogo di lavoro si accerta che più del 10% dei lavoratori presenti è irregolare, gli Ispettori devono sospendere l’attività.