FERIE 2019 DA USUFRUIRE ENTRO GIUGNO

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2021, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2019.

ATTENZIONE PER I DATORI DI LAVORO, CHE HANNO USUFRUITO DI CIG (FIS, FSBA, SOLIMARE, ECC) NEL PERIODO GENNAIO 2020 / GIUGNO 2021 E CHE QUINDI NON HANNO POTUTO FAR GODERE LE FERIE AI LAVORATORI, LA DATA DI SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2021 VIENE POSTICIPATA DI UN PERIODO DI TEMPO UGUALE ALLA DURATA DELLA SOSPENSIONE PER CIG (FIS, FSBA , SOLIMARE). ES per chi ha usufruito di cassa integrazione per 6 mesi, la scadenza è il 31 dicembre 2021

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie, CON L’AVVERTENZA CHE IL TERMINE DEL GIUGNO 2021 VALE SOLO PER QUEI DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO USUFRUITO DI CASSA INTEGRAZIONE NEL PERIODO 01/2020 – 06/2021.

Ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2021 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata: Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2019 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2021 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2021 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2019.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2019, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.