DECRETO SOSTEGNI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Cassa Integrazione ordinaria (solo CIGO)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 13 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

La cassa integrazione viene erogata ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

FIS, Cassa integrazione in deroga, Assegni ordinari erogati dai fondi di solidarietà (es FIS, FSBA, SOLIMARE)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 28 settimane di assegno ordinario o di cig in deroga dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

L’assegno ordinario e la cig in deroga sono erogati ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

Novità: la cig in deroga può essere anticipata dal datore di lavoro

Il Blocco dei licenziamenti (divieto di licenziamento per ragioni economiche)

Fino al 30 giugno 2021 c’è il blocco dei licenziamenti per tutti i datori di lavoro a prescindere dall’utilizzazione degli ammortizzatori sociali.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il blocco dei licenziamenti riguarda invece solo i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cig in deroga e dell’assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà ( es FIS, FSBA, SOLIMARE) .

Il divieto di licenziamento non si applica:

  1. In caso di cessazione definitiva dell’attività;
  2. In caso di cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  3. Nei casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a tempo determinato

Fino al 31 dicembre 2021 c’è la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche senza individuare le causali, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Lavoratori fragili

I lavoratori fragili (cioè i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta la condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.) debbono essere adibiti al lavoro agile (smart working). Laddove ciò non sia possibile, le loro assenze sono equiparate, fino al 30 giugno 2021, a periodi di ricovero ospedaliero e non sono computabili nel periodo di comporto.

NASPI

A decorrere dalla data del 23 marzo 2021, per accedere alla NASPI non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. Restano invece fermi i requisiti dello status di disoccupazione involontaria e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Indennità previste a favore di determinate categorie

I lavoratori possono presentare le relative domande con il loro PIN INPS/ SPID oppure rivolgersi ai Patronati.