MOD F24: Ritenute in appalti e subappalti

La Legge 157/2019 ha previsto che i committenti (sostituti di imposta residenti in Italia: società, cooperative; professionisti; condomini; imprenditori individuali; curatore fallimentare) che affidano il compimento di un’opera o più di un’opera di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto (con determinate caratteristiche che vedremo), sono obbligate a richiedere all’impresa appaltatrice copia dei MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute fiscali, relative alle retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati in quello specifico servizio oggetto dell’appalto.

Questa previsione si traduce nell’obbligo per le aziende, che sono impegnate in appalti di valore superiore a 200.000 euro, a versare le ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati in quel determinato appalto con un distinto MOD F24. In sostanza queste imprese non potranno più utilizzare un singolo MOD F24 per il versamento delle ritenute di tutti i lavoratori dell’azienda, ma dovranno utilizzare tanti MOD F24 quanti sono i committenti con cui hanno stipulato contratti superiori a 200.000 euro.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la nuova normativa si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 – MOD F24 in scadenza al 17 febbraio), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

QUALI SONO GLI APPALTI INTERESSATI DALLA NUOVA NORMATIVA

Sono coinvolte nellla nuova normativa le imprese che hanno stipulato contratti di appalto / subappalto/ affidamento di opere o servizi con queste caratteristiche:

  • compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati. ES: un appaltatore che nel gennaio 2020 acquisisce un appalto del valore di € 170.000 (quindi escluso dalla normativa in commento) e successivamente (ad esempio mese di giugno 2020), acquisisce, dallo stesso committente, un nuovo appalto di € 40.000, è obbligato ad applicare le nuove disposizioni sulle ritenute;
  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell’importo totale del contratto;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’impresa che rientra nella casistica sopra descritta è tenuta a versare le ritenute (Irpef e addizionali) sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

I lavoratori impiegati nell’appalto non sono solo i lavoratori dipendenti, ma anche coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quello del lavoro dipendente (es i collaboratori coordinati e continuativi).

OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO DEL MODELLO F24

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (normalmente fissata al 16 del mese, fatta eccezione per il mese di agosto il cui termine si sposta al giorno 20), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe del MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto/subappalto;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria oppure le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente:

– deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

– deve dare comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

In tali casi, l’impresa appaltatrice o affidataria non può esercitare azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

E’ comunque ammesso l’istituto del ravvedimento operoso per sanare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

SANZIONI

Nel caso in cui il Committente non ottemperi agli obblighi previsti (cioè non chieda all’appaltatore/subappaltatore le deleghe di pagamento oppure non sospenda il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore e alle imprese subappaltatrici, nei casi di inadempienze da parte di quest’ultimi oppure ancora non effettui la segnalazione all’A.E) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

DIVIETO DI COMPENSARE CREDITI

Il provvedimento stabilisce anche che è vietato alle imprese appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie delle nuove norme, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Questa esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto.

POSSIBILITA’ DI ESSERE ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA

Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano richiedere al committente l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina, allegando specifica certificazione.

La certificazione viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alle imprese che posseggono cumulativamente i seguenti requisiti:

a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Questi requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte, fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei requisiti di cui sopra. La certificazione – che è una specie di DURC fiscale che qualcuno ha già battezzato DURF – ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Es prendendo come riferimento gennaio 2020:

1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;

2) le deleghe F24 di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate al committente entro sabato 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non posticipi il termine al 24 febbraio 2020);

3) i requisiti per ottenere il DURF dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.

RICHIESTE DELLO STUDIO TRINCA

Qualora rientriate nella nuova normativa Vi chiediamo:

  1. di verificare con il commercialista se possedete i requisiti per chiedere la certificazione all’Agenzia delle Entrate (il DURF);
  2. nel caso in cui non possiate ottenere il DURF, di comunicarci il codice fiscale del soggetto committente da indicare nel MOD F24 e l’elenco dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il numero delle ore lavorate da ciascun lavoratore, specificando se sono stati impiegati solo in quell’appalto oppure anche in altri.

CONCLUSIONE

La nuova normativa non è di facile applicazione. Auspichiamo che, in tempi brevi, giungano precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per consentire alle aziende di operare correttamente.