Decreto legge 34/2014

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34  con le prime riforme annunciate nel Jobs Act.

Queste le novità:

LAVORO A TERMINE   

  •  Possono essere stipulati contratti a termine ACAUSALI della durata massima di 36 mesi e non è più richiesta l’indicazione delle ragioni di carattere produttivo, organizzativo e sostitutivo che sino ad oggi giustificavano l’apposizione del termine.
  •  Viene introdotto un limite legale del 20% dell’organico massimo complessivo per la stipula dei contratti a tempo determinato: un’azienda che occupa 20 dipendenti potrà quindi stipulare al massimo 4 contratti a tempo determinato (fin’ora i limiti erano previsti solo dalla contrattazione collettiva). Restano ferme le previsioni dell’art. 10 del Dlgs 368/2001 secondo cui sono esenti da limiti quantitativi i contratti stipulati per ragioni sostitutive, o di stagionalità; i contratti stipulati nella fase di avvio di nuove attività per periodi di tempo stabiliti dalla contrattazione collettiva; quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 55 anni. Viene inoltre previsto che le imprese che occupano sino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto a termine.
  • Viene prevista la possibilità di prorogare i contratti a termine fino ad un massimo di 8 volte, entro il limite dei 36 mesi. Le proroghe debbono sempre riferirsi alla stessa attività per cui era stato stipulato il contratto a termine.

APPRENDISTATO

  • Viene richiesta la forma scritta solo per il contratto e il patto di prova: non è più richiesta la forma scritta per il piano formativo.
  • Sono eliminate le norme, introdotte dalla riforma “Fornero”, che prevedevano un limite legale di stabilizzazione (l’assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla conferma in servizio degli apprendisti in forza).
  • Viene prevista una retribuzione minima dell’apprendista,  in caso di contratto di apprendistato per la qualifica e  per il diploma professionale, pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
  • Viene meno l’obbligo per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di  mestiere con l’offerta formativa pubblica.

DURC

  • Si prevede che chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e , per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI. Ciò significa che non sarà più l’impresa interessata a fare formale richiesta del DURC ed attendere, circa 30 giorni, il rilascio del relativo documento cartaceo. L’esito della interrogazione, sostituisce il DURC, e avrà validità di 120 giorni

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