ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il D.L. n. 193/2016, convertito definitivamente in legge dal Senato lo scorso 24 novembre 2016 (legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) prevede la possibilità per i contribuenti, che hanno pendenze con Equitalia, di aderire alla “definizione agevolata” delle cartelle di pagamento.

Ecco i punti salienti della “rottamazione delle cartelle” nel testo che risulta dalla conversione in legge effettuata dal Senato:

  • La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
  • potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL), tributi locali e violazioni del Codice della strada (quest’ultimi limitatamente agli interessi ed escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative), purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
  • I contribuenti che faranno richiesta entro il 31 marzo 2017 potranno estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle sui contributi, nonché degli interessi di mora. Qui il modulo per la presentazione della domanda da1-dichiarazione-definizione-agevolata
  • I contribuenti dovranno pagare oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (vale a dire le imposte, i tributi e i contributi), gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, nonché le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.
  • Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato per il 70% dell’importo nel 2017 in massimo 3 rate (tutte di pari importo) con scadenze nei mesi di luglio settembre e novembre 2017 e per il restante 30% nel 2018 in massimo due rate (sempre di pari importo) con scadenze nei mesi di aprile e settembre 2018.
  • L’accesso alla definizione agevolata è consentito anche a quei contribuenti che hanno già in corso un piano di rateazione, purché risultino versate le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2016.
  • Con l’adesione alla procedura di definizione agevolata i contribuenti debbono dichiarare di rinunciare agli eventuali contenziosi in corso e relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
  • Attenzione il mancato o ritardato pagamento di una delle rate concesse determina la perdita dei benefici previsti dalla definizione agevolata, con la precisazione che gli importi versati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.