IL LAVORO CON I VOUCHER

Il Dlgs 81/2015 non ha introdotto novità sostanziali nella disciplina del lavoro, tuttavia, poichè tale forma è sempre più utilizata dalle aziende, riteniamo utile richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti.

Quando si può ricorrere ai voucher: attraverso i voucher è possibile compensare qualsiasi prestazione lavorativa, sia di natura autonoma che subordinata, purchè venga rispettato un limite economico. Il committente, se imprenditore o professionista, non potrà pagare allo stesso prestatore più di 2.020,00 euro netti all’anno, mentre il prestatore, nello stesso periodo (1° gennaio – 31 dicembre) non potrà ricevere compensi superiori a 7.000,00 euro (la soglia dei 7.000,00 euro sarà di regola raggiunta con i compensi pagati da più committenti, perchè ciascuno di questi non potrà erogare più di 2.020,00 euro a testa). Buona norma sarebbe quella di richiedere al prestatore una dichiarazione di responsabilità in cui lo stesso precisi l’importo complessivo ricevuto sino a quel momento e attesti di non aver già superato l’importo di € 7.000,00.

Quando è vietato ricorrere ai voucher: è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che verranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A titolo esemplificativo non si potrà ricorrere al lavoro accessorio nell’ambito degli appalti in edilizia o negli appalti nelle pulizie.

Sicurezza: in base al Dlgs 151/2015 le norme vigenti in materia di salute e sicurezza si applicano anche ai lavoratori accessori.  Ne deriva che quando un imprenditore o professionista occupa lavoratori con i voucher è tenuto a garantire le stesse tutele previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi d’informazione, di formazione e di addestramento (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008), oltre che di garantire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti attraverso il medico competente (art. 41, D.Lgs. n.81/2008) e adempiere, più in generale, a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme in materia come, ad esempio, il D.P.R. n. 177/2011, relativo ai luoghi confinati o sospetti d’inquinamento.  Attenzione: il lavoratore dovrà frequentare i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e quindi le ore di formazione dovranno essere coperte da voucher.

I percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito: i lavoratori che percepiscono la NASPI, l’indennità di mobilità o il trattamento di integrazione salariale possono svolgere prestazioni remunerate con voucher nel limite complessivo di € 3.000,00 di compenso per anno civile.

Permesso di soggiorno: I compensi percepiti dal lavoratore  accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 48, co. 5, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Cautele: chi intende ricorrere ai voucher deve prestare molta attenzione che vi sia esatta corrispondenza tra il valore dei voucher comprati e il periodo denunciato all’INPS. Quest’ultimo, infatti, nella circolare 49/2013 è chiarissimo nel precisare che occorre evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”.