Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Jobs Act: le novità per il contratto a termine

Il dl 34/2014 è stato convertito nella legge 78 16.05.2014.

Ecco cosa cambia nel contratto a tempo determinato:

– le aziende potranno stipulare contratti a tempo determinato ACAUSALI, senza cioè indicare le ragioni che giustificano l’apposizione del termine, nel limite massimo di 36 mesi;

– i contratti potranno essere prorogati, con il consenso del lavoratore, per un massimo di 5 volte purchè la proroga si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto a termine era stato stipulato e la durata complessiva del rapporto sia contenuta nel limite dei 36 mesi.La nuova disciplina della proroga si applica solo ai contratti stipulati dopo il 21 marzo 2014;

i contratti a termine non dovranno superare il limite del 20% dei lavoratori  a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato;

– sono comunque fatti salvi i limiti percentuali, diversi da quello legale del 20% , previsti dalla contrattazione collettiva (vedi nostra precedente news in cui abbiamo elencato i limiti previsti dai CCNL maggiormente in uso). Quindi nei casi in cui il CCNL preveda un limite per la stipula dei contratti a tempo determinato si applicherà l’aliquota stabilita dalla contrattazione collettiva (es aliquota del 30% prevista dal CCNL Cooperative Sociali);

– vi sono comunque alcuni contratti a tempo determinato che non rientrano nei limiti di contingentamento. Si tratta delle assunzioni effettuate  per ragioni sostitutive (malattia, maternità, infortunio, ferie); assunzioni con lavoratori di età superiore ai 55 anni; assunzioni effettuate nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; assunzioni effettuate per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; assunzioni effettuate per ragioni di stagionalità (DPR n. 1525/1963)  o attività definite come tali dalla contrattazione collettiva.

SANZIONI: il legislatore prevede nel caso di violazione del limite percentuale (si tratti del limite del 20% previsto dalla legge o del diverso limite contrattuale) una sanzione amministrativa molto salata:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale  sia pari ad uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

Non è chiaro se oltre questa sanzione opererà anche la conversione a tempo indeterminato del contratto stipulato in violazione del limite percentuale. Sul punto saranno probabilmente forniti chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

diritto di precedenza: i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e  quelli impiegati per attività stagionali hanno il diritto di precedenza nelle successive assunzioni effettuate dal datore di lavoro. Il diritto di precedenza deve essere espressamente indicato per iscritto nella lettera di assunzione.

FASE TRANSITORIA

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite del 20% previsto dalla legge (ciò nel caso in cui il loro CCNL di riferimento non preveda alcun limite di contingentamento) o del diverso limite contrattuale, sono tenuti a rientrare nei predetti limiti entro il 31 dicembre 2014.

La sanzione non si applica ai datori di lavoro che superavano il limite di contingentamento prima dell’entrata in vigore del decreto legge. Non è chiaro se con l’espressione “la sanzione non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente l’entrata in vigore del presente decreto” il legislatore intenda la data del 21 marzo 2014 o quella successiva dell’entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto le sanzioni amministrative. Infatti, in base al principio per “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, si ritiene che le assunzioni effettuate tra il 21 marzo 2014 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2014 non dovrebbero essere sanzionate.

I datori di lavoro che violano, però,  il limite dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2014 saranno invece di certo soggetti alla sanzione amministrativa.

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