PAGAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLO 0,5% SUI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

Con i contributi in scadenza al 16 ottobre 2019 (di competenza settembre 2019), molte aziende dovranno pagare all’INPS gli arretrati relativi al contributo addizionale dovuto sui rinnovi dei contratti a tempo determinato (per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore).

Vediamo di cosa si tratta.

L’anno scorso a luglio 2018, il cosiddetto “Decreto Dignità” ha previsto che, in caso di rinnovo del  contratto a tempo determinato, i datori di lavoro debbano pagare uno 0,50% in più sui contributi previdenziali.

Sino ad oggi la norma non ha potuto essere applicata perché mancava la circolare dell’INPS, che è stata emanata pochi giorni fa (circolare INPS 121 del 6.9.2019).

Con i contributi in scadenza ad ottobre saremo, quindi, in grado di regolarizzare la posizione contributiva di quei datori di lavoro che hanno effettuato rinnovi dei contratti a termine dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità). Il contributo dello 0,50%, infatti, è dovuto da luglio 2018, ma solo da ottobre 2019 potrà essere versato.

Ricordiamo anzitutto che chi stipula un contratto a tempo determinato paga già un contributo aggiuntivo dell’1,40%.

L’INPS ha adesso dato le istruzioni per applicare l’ulteriore aumento dello 0,50% nel caso in cui il contratto a termine venga rinnovato, precisando che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto a termine originario: 1,40%;
  • 1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
  • 2° rinnovo: 2,40% (1,90% + 0,50%);
  • 3° rinnovo: 2,90% (2,4% + 0,50%)

Il contributo addizionale dello 0,50% non si applica però ai seguenti casi:

a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;

c. apprendisti;

d. lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Attenzione: il problema del contributo dello 0,50%  si pone in particolare per i contratti stagionali.

Solo i contratti stagionali che rientrano nel campo di applicazione del DPR 1525/1963 non dovranno pagare il contributo dell’1,40% e quello dello 0,50% per il rinnovo.

Tutti gli altri contratti stagionali (esempio i contratti stipulati per attività stagionali previste dai contratti collettivi, anche aziendali) saranno invece soggetti al contributo dell’1,40% e dello 0,50% in caso di rinnovo.

Questo vale anche per i contratti del settore marittimo.

In definitiva, ad ottobre chi ha rinnovato contratti a termine dopo il 14.7.2018 dovrà versare gli arretrati all’INPS.

Ricordiamo comunque che sia il contributo dell’1,40% che quello dello 0,50% vengono restituiti dall’INPS se il datore di lavoro converte il contratto a tempo indeterminato oppure assume a tempo indeterminato lo stesso lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del rapporto a termine.

PAUSA ESTIVA : CHIUSURA STUDIO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019

Gentili clienti

Vi comunichiamo le variazioni di orario durante il mese di agosto:

– settimana dal 12 al 16 agosto lo studio resterà aperto solo alla mattina (ovviamente il 15 agosto è festa) ;

– la settimana dal 19 al 23 agosto lo studio è chiuso.

Durante la settimana di chiusura, in caso di comunicazioni urgenti (ad es infortuni), potete contattarci inviando una mail al solo indirizzo monica@studiotrincaassociato.com.

Le mail inviate ad altri indirizzi verranno lette dal 26 agosto 2019.

In ogni caso per assunzioni urgenti potete scaricare e compilare  il modello UNIURG_AGGIORNATO.v6  da inviare – il giorno antecedente l’assunzione – al numero di fax 848.800.131.

Copia del modello, con i dati del lavoratore, dovrà anche essere inviata allo studio, che provvederà, a decorrere dal 26 agosto, ad effettuare gli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti

 

ATTENZIONE: L’INPS AVVERTE CONTRO TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE PEC

Vi segnaliamo la comunicazione che l’INPS ha pubblicato sul suo sito lo scorso 23 luglio 2019.

Attenzione: tentativi di truffa tramite posta certificata

L’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

 

L’Istituto ricorda a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

Gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul Portale.

 

CIRCOLARE SU RESIDUO FERIE 2017

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2017

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2019, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2017.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2019 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:  Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2017 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2019 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2019 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2017.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2017, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.