I CONTRATTI A TERMINE NEL DECRETO DIGNITA’

Lo scorso 14 luglio è entrato in vigore il Decreto 87/2018, cosiddetto  “Decreto Dignità”.
E’ probabile che in sede di conversione il decreto venga modificato, ma per il momento il provvedimento è in vigore e occorre tenerne conto.
Le disposizioni sui contratti a termine, previste dal Decreto 87/2018 :
  1. si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge,
  2. si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge,
Il Decreto “Dignità” reintroduce le causali per i contratti a termine che superano i 12 mesi e fissa un limite massimo di durata in 24 mesi (prima la durata era di 36 mesi).
Nello specifico si potranno stipulare due tipi di contratto a termine:
a)   Contratti  “acausali” – senza indicazione di causale –  per un massimo di 12 mesi.
Il primo contratto “acausale” potrà essere prorogato, fino a 4 volte, senza indicare una causale, purchè, per effetto della proroga, non si superino i 12 mesi.
Es: contratto “acausale” stipulato per 3 mesi, che viene prorogato 4 volte: una prima volta di 2 mesi; poi di 1 mese; poi di 3 mesi e infine di altri 2 mesi.
In questo caso non c’è la necessità di indicare le causali, perché la durata complessiva del contratto resta al di sotto dei dodici mesi.
Attenzione: in caso di rinnovo, il contratto a termine dovrà sempre indicare le causali, anche se la somma fra il primo e il secondo contratto non supera i 12 mesi.
Es.: primo contratto “acausale” di 6 mesi. Non viene prorogato, ma dopo il periodo di “stop and go” si decide di stipulare un nuovo contratto a termine della durata di 5 mesi. Questo secondo contratto non potrà essere “acausale”, ma dovrà trovare giustificazione in una delle causali previste nel decreto.
 
b)  Contratti “causali” con indicazione di causale –  entro il limite massimo di 24 mesi, nei seguenti casi:
  • quando la durata del contratto è fissata sin dall’inizio in misura superiore ai 12 mesi;
  • quando si superano i 12 mesi per effetto delle proroghe (la proroga che comporta il supermaneto dei 12 mesi va motivata);
  • quando si procede al rinnovo del contratto a termine (contratto a termine che viene stipulato dopo un primo contratto “acausale”).
Le causali da indicare nel contratto o nella proroga debbono essere riconducibili a :
  •  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività.   (Sembrerebbe che il legsilatore intenda far riferimento a situazioni straordinarie che non sono riconducibili all’attività ordinaria, come ad esempio lo sviluppo di un nuovo progetto)
  •  esigenze sostitutive di altri lavoratori . (Si tratta delle note esigenze sostitutive per maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc…)
  •  esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.   (I tre requisiti, riferiti agli incrementi dell’attività, sembrano dover sussistere contemporaneamente. Attenzione, in particolare, al requisito della “non programmabilità”).
Al momento vige estrema incertezza nella individuazione di causali che rispettino i requisiti previsti dal Decreto.
 
Proroghe: il decreto le riduce  da 5 a 4.
Le proroghe effettuate entro i primi 12  mesi del primo contratto non debbono essere motivate.
Le proroghe che
  • vengono effettuate dopo il 12° mese;
  • comportano il superamento dei 12 mesi complessivi;
  • vengono apposte a partire dal secondo contratto (contratto “rinnovato”), anche se all’interno dei 12 mesi,
debbono essere giustificate da una delle causali sopra indicate.
Se il numero delle proroghe, nell’arco temporale prefissato, risulta superiore a quattro, il rapporto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga (e non, quindi, dall’inizio).
 
Nulla cambia invece per i contratti stagionali.
Ricordiamo che la  stagionalità deve essere prevista dal contratto collettivo o dal DPR  07/10/1963 n. 1525.