{"id":608,"date":"2019-03-28T16:53:29","date_gmt":"2019-03-28T15:53:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/?p=608"},"modified":"2019-03-28T16:53:29","modified_gmt":"2019-03-28T15:53:29","slug":"nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-per-gli-assegni-familiari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/archives\/608","title":{"rendered":"NUOVE MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI"},"content":{"rendered":"<p class=\"COMUNICA_Normal\">Con la circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l&#8217;Inps detta le indicazioni relative alle nuove modalit\u00e0 di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\">Ricordiamo che l&#8217;assegno familiare \u00e8 corrisposto, salvo successivo conguaglio da parte dell&#8217;Inps, dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.<\/p>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Nuove modalit\u00e0 di presentazione della domanda<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\"><strong>A decorrere dal 1\u00b0 aprile 2019 le domande devono essere inoltrate esclusivamente all&#8217;Inps in via telematica<\/strong>, al fine di garantire ai lavoratori il corretto calcolo dell&#8217;importo spettante e comunque per ragioni di privacy.<\/p>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\"><span style=\"text-decoration: underline;\">I lavoratori interessati, quindi, non devono pi\u00f9 presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello &#8220;ANF\/DIP&#8221; (SR16)<\/span>, ma devono presentare all\u2019INPS la domanda di assegno per il nucleo familiare\u00a0 tramite:<\/p>\n<div>\n<p>1) SITO INPS<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PIN<\/li>\n<li>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Identit\u00e0 SPID \u2013 almeno livello 2<\/li>\n<li>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CNS<\/li>\n<\/ul>\n<p>2) Patronati e intermediari dell\u2019istituto: in questo caso non \u00e8 neccessario avere il PIN<\/p>\n<\/div>\n<div>L&#8217;INPS istruisce la domanda ed individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito percpeito negli anni precedenti.<\/div>\n<div>Il lavoratore pu\u00f2 prendere visione dell&#8217;esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione &#8220;Consultazione domanda&#8221;, disponibile nell&#8217;area riservata.<\/div>\n<div>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\">In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalit\u00e0 telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura &#8220;ANF DIP&#8221;.<\/p>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\">Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di &#8220;ANF DIP&#8221; deve, comunque, presentare la domanda di autorizzazione tramite l&#8217;attuale procedura telematica &#8220;Autorizzazione ANF&#8221;, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1\u00b0 aprile 2019, al cittadino richiedente non \u00e8 pi\u00f9 inviato il provvedimento di autorizzazione (modello &#8220;ANF43&#8221;), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di &#8220;ANF DIP&#8221;, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalit\u00e0 operative. In caso di reiezione, invece, \u00e8 inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello &#8220;ANF58&#8221;).<\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nel caso in cui il datore di lavoro non sia piu\u0300 attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovra\u0300 fare richiesta di pagamento diretto all\u2019Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.<\/div>\n<div>Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall\u2019Istituto.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Qualora il lavoratore abbia richiesto <strong>assegni per il nucleo familiare arretrati<\/strong>, il datore di lavoro potra\u0300 pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore e\u0300 stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attivita\u0300 lavorativa nel periodo richiesto.<\/div>\n<p class=\"COMUNICA_Normal\">Le domande gi\u00e0 presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1\u00b0 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l&#8217;Inps detta le indicazioni relative alle nuove modalit\u00e0 di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti. 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