{"id":555,"date":"2018-04-19T13:12:10","date_gmt":"2018-04-19T11:12:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/?p=555"},"modified":"2018-04-19T13:13:54","modified_gmt":"2018-04-19T11:13:54","slug":"verifica-ferie-anno-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/archives\/555","title":{"rendered":"VERIFICA FERIE ANNO 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"wrap\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"hfeed\">\n<div id=\"post-369\" class=\"hentry post publish post-1 odd author-admin format-standard category-senza-categoria\">\n<h1 class=\"post-title entry-title\"><a href=\"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/?p=369\">IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2016<\/a><\/h1>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>\u00a0Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1, del Dlgs 66\/2003,\u00a0<strong> i datori di lavoro\u00a0 devono verificare che i propri\u00a0 dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2018, le quattro\u00a0<\/strong> <strong>settimane di ferie maturate nel 2016<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"wrap\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"hfeed\">\n<div id=\"post-162\" class=\"hentry post publish post-1 odd author-admin format-standard category-senza-categoria\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Per comodit\u00e0 riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non pu\u00f2 essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> <strong>Un primo periodo di due settimane<\/strong> deve essere goduto nell\u2019anno di maturazione (nel 2018 andranno<span style=\"text-decoration: underline;\"> obbligatoriamente<\/span> godute le due settimane di ferie maturate nell\u2019anno).\u00a0 Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.\u00a0 Se al termine dell\u2019anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> <strong>Un secondo periodo di due settimane<\/strong> deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall\u2019anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2018 andranno godute entro il 30 giugno 2020).\u00a0 Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro \u00e8 passibile di sanzione;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> <strong>Un terzo periodo di ferie \u00e8 quello eccedente il minimo legale (quattro settimane).<\/strong> L\u2019entit\u00e0 di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione pu\u00f2 essere monetizzato, cio\u00e8 sostituito da un&#8217;indennit\u00e0, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.<\/p>\n<p>Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.<\/p>\n<p><strong>\u00a0L\u2019inosservanza degli obblighi in materia di ferie\u00a0 \u00e8 cos\u00ec sanzionata:\u00a0 \u00a0<\/strong><span class=\"wordsearch\">Sanzione<\/span> amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno due anni, la <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> amministrativa \u00e8 da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno quattro anni, la <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> amministrativa \u00e8 da 1.600 a 9.000 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> in misura ridotta.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31\/12\/2016 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2018 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2018 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).<\/p>\n<div data-canvas-width=\"97.59725814029878\">\n<p data-canvas-width=\"136.9971474270767\"><strong>Lo studio invier\u00e0 alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2016.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2016, consigliamo di farli godere al pi\u00f9 presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2016 \u00a0Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1, del Dlgs 66\/2003,\u00a0 i datori di lavoro\u00a0 devono verificare che i propri\u00a0 dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2018, le quattro\u00a0 settimane di ferie maturate nel 2016. 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