{"id":369,"date":"2016-06-22T10:08:26","date_gmt":"2016-06-22T08:08:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/?p=369"},"modified":"2016-06-22T10:15:11","modified_gmt":"2016-06-22T08:15:11","slug":"il-30-giugno-scade-il-termine-per-far-godere-le-ferie-residue-relative-al-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/archives\/369","title":{"rendered":"IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2014"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"wrap\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"hfeed\">\n<div id=\"post-162\" class=\"hentry post publish post-1 odd author-admin format-standard category-senza-categoria\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1, del Dlgs 66\/2003,\u00a0<strong> i datori di lavoro\u00a0\u00a0 devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016 \u00a0l\u2019arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che \u00e8 di quattro settimane, maturato nel 2014<\/strong>.<\/p>\n<p>Per comodit\u00e0 riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non pu\u00f2 essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> <strong>Un primo periodo di due settimane<\/strong> deve essere goduto nell\u2019anno di maturazione (cos\u00ec nel 2016 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell\u2019anno).\u00a0 Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.\u00a0 Se al termine dell\u2019anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro pu\u00f2 essere sanzionato;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> <strong>Un secondo periodo di due settimane<\/strong> deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall\u2019anno di maturazione (queste due settimane maturate nel 2016 andranno godute entro il 30 giugno 2017).\u00a0 Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro \u00e8 passibile di sanzione;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> <strong>Un terzo periodo di ferie di misura variabile<\/strong> (l\u2019entit\u00e0 di questo periodo varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi), va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione pu\u00f2 essere monetizzato.<\/p>\n<p><strong>\u00a0L\u2019inosservanza degli obblighi in materia di ferie\u00a0 \u00e8 cos\u00ec sanzionata:\u00a0 \u00a0<\/strong><span class=\"wordsearch\">Sanzione<\/span> amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno due anni, la <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> amministrativa \u00e8 da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno quattro anni, la <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> amministrativa \u00e8 da 800 a 4.500 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della <span class=\"wordsearch\">sanzione<\/span> in misura ridotta.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31\/12\/2014 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2016 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di luglio 2016 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 20 agosto).<\/p>\n<div data-canvas-width=\"97.59725814029878\">\n<p data-canvas-width=\"136.9971474270767\"><strong>Lo studio \u00e8 a disposizione per fornire una situazione aggiornata dei residui ferie dei Vostri dipendenti riferibili al 2014.<\/strong><\/p>\n<p data-canvas-width=\"136.9971474270767\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2014, consigliamo di farli godere al pi\u00f9 presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"post-title entry-title\"><\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 1, del Dlgs 66\/2003,\u00a0 i datori di lavoro\u00a0\u00a0 devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016 \u00a0l\u2019arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che \u00e8 di quattro settimane, maturato nel 2014. Per comodit\u00e0 riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/archives\/369\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2014<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=369"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/369\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":374,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/369\/revisions\/374"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}