{"id":1085,"date":"2023-05-15T17:30:31","date_gmt":"2023-05-15T15:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/?p=1085"},"modified":"2023-07-06T11:45:16","modified_gmt":"2023-07-06T09:45:16","slug":"il-decreto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiotrincaassociato.com\/site\/archives\/1085","title":{"rendered":"IL DECRETO LAVORO"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 5 maggio 2023 \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48\/2023.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-orange-color has-text-color wp-block-paragraph\">Con la legge del <strong>3 luglio 202<\/strong>3 n. 85 il decreto \u00e8 stato convertito.  In rosso le modifiche che la legge di conversione ha apportato al Decreto Legge 48.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste, in estrema sintesi, alcune delle novit\u00e0 previste:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019introduzione dell\u2019<strong>assegno di inclusione <\/strong>e del supporto per la formazione e il lavoro,<br>che sostituir\u00e0 <strong>dal 1\u00b0 gennaio 2024 <\/strong>il reddito di cittadinanza;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019introduzione di incentivi alle assunzioni dei soggetti beneficiari dell&#8217;assegno di inclusione;<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;introduzione di incentivi per le assunzioni di giovani;<\/li>\n\n\n\n<li>la modifica delle causali per il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi;<\/li>\n\n\n\n<li>novit\u00e0 in materia di sicurezza sul lavoro <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-light-orange-color\"> <strong><em>(contatte i vostri referenti per la sicurezza)<\/em><\/strong><\/mark><\/li>\n\n\n\n<li>la definizione di alcuni crediti d\u2019imposta per il settore dell\u2019autotrasporto;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019ulteriore incremento di 4 punti percentuali dell\u2019esonero sulla quota IVS a carico dei<br>lavoratori.<\/li>\n\n\n\n<li>Allegerimento degli obblighi informativi da dare ai lavoratori<\/li>\n\n\n\n<li><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">L&#8217;introduzione di un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi;<\/mark><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di seguito daremo alcune indicazioni sulle misure di maggior interesse:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 24 del DL 48\/2023)<\/strong>: Resta confermata la possibilit\u00e0 di stipulare un primo contratto acausale sino a 12 mesi. Per contratti di durata superiore a 12 mesi vengono reintrodotte le causali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si potr\u00e0 pertanto stipulare o rinnovare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (durata max sempre 24 mesi) :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">nei casi previsti dai contratti collettivi (contratti nazionali, ma anche contratti territoriali o aziendali stipulati da sindcati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi sul piano nazionale)<\/mark>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) se i contratti collettivi applicati in azienda non prevedono causali, allora le parti potranno individuare delle causali riconducibili ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ma solo entro il 30 aprile 2024;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) esigenze  sostitutive<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei casi a) e b) sar\u00e0 sempre necessario descrivere quali sono le ragioni concrete che consentono di apporre una certa causale: se ad esempio il CCNL prevede l&#8217;apposizione del termine per ragioni organizzative, bisogner\u00e0 descrivere concretamente la ragione organizzativa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sede di conversione si \u00e8 previsto che il contratto a termine pu\u00f2 essere prorogato e <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">rinnovato <\/mark>liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di motivazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Ai fini del computo del termine di 12 mesi<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\"> si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaLeggi\/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=23274&amp;Codice_Materia=&amp;testo=&amp;ReLink=Yes\">48\/2023<\/a>, dunque dal 5.5.2023<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Incentivi per l\u2019assunzione di beneficiari dell\u2019assegno di inclusione (art. 10 co. 1 &#8211; 5 e 7 &#8211; 9 del DL 48\/2023)<\/strong>: i datori di lavoro che assumeranno titolari di assegno di inclusione godranno per 12 mesi di  uno sgravio contributivo  pari al 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite annuo di 8 mila euro, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche in apprendistato. Lo sgravio sar\u00e0 del 50% in caso di assunzioni a tempo determinato nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e sempre per 12 mesi. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il beneficiario dell&#8217;assegno di inclusione entro i 24 mesi dall&#8217;assunzione, fatta eccezione l&#8217;ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovr\u00e0 restituire l&#8217;incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Obblighi informativi<\/strong> <strong>(art. 26 del DL 48\/2023)<\/strong>: &nbsp;Le informazioni relative al periodo di prova, al diritto alla formazione; all&#8217;orario di lavoro <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">(solo se prevedibile)<\/mark>; alla durata del congedo per ferie, nonch\u00e9 degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; alla procedura, forma e termini del periodo di preavviso; alla retribuzione, compresi l\u2019importo iniziale ed elementi costitutivi;possono essere comunicate al lavoratore con l\u2019indicazione del riferimento normativo o della&nbsp;contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. <strong>Il datore di lavoro \u00e8 tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali<\/strong>, nonch\u00e8 gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">La legge di conversione ha eliminato la possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di dare informazioni circa l&#8217;orario di lavoro nei casi in cui la programmazione non sia prevedibile. In questi ultimi casi il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa la variabilit\u00e0 della programmazione del lavoro, l\u2019ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore \u00e8 tenuto a svolgere le prestazioni lavorative (indicazione oggi del tutto eventuale nel lavoro a chiamata); il periodo minimo di preavviso, a cui il lavoratore ha diritto prima dell\u2019inizio della prestazione lavorativa e, ove ci\u00f2 sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro pu\u00f2 annullare l\u2019incarico.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Incentivi assunzioni giovani (art. 27 DL 48\/2023):<\/strong> l\u2019incentivo &#8211; che \u00e8 pari al 60% della retribuzione lorda mensile e viene erogato per 12 mesi  &#8211;  riguarda i datori di lavoro privati in caso di nuove assunzioni (a tempo indeterminato anche con contratto di apprendistato), effettuate a decorrere dall\u20191.6.2023 al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>alla data dell\u2019assunzione non devono aver compiuto 30 anni di et\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (\u201cNEET\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>siano registrati al Programma Operativo Nazionale \u201cIniziativa Occupazione<br>Giovani\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo incentivo sar\u00e0 cumulabile con il bonus contributivo per assumere giovani under 36 \u2013 che \u00e8 ancora in attesa del via libera Ue \u2013 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote gi\u00e0 previste da altre disposizioni: in caso di cumulo con altre misure, l\u2019incentivo \u00abNeet\u00bb scender\u00e0 al 20% della retribuzione mensile lorda, per ogni giovane assunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37 DL 48\/2023)<\/strong>: Chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento) pu\u00f2 acquisire prestazioni di lavoro occasionali, sino <strong> a 15.000 euro<\/strong>\u00a0. Inoltre gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento possono ricorrere ai voucher PRESTO se non occupano pi\u00f9 di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per tutti gli altri settori invece il limite \u00e8 di 10 dipendenti).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">Libretto Famiglia<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">La legge di conversione modifica:<br>\uf0b7 l\u2019art. 54-bis co. 10 del DL 50\/2017 prevedendo la <strong>possibilit\u00e0 <\/strong>per ciascun utilizzatore di cui all\u2019art. 54-bis co. 6 lett. a) e b-bis) <strong>di acquistare il Libretto Famiglia per prestazioni occasionali anche presso le rivendite di generi di monopolio <\/strong>(oltre che mediante la piattaforma informatica dell\u2019INPS e presso gli uffici postali) per il pagamento dei prestatori;<br>\uf0b7 l\u2019art. 54-bis co. 19 del DL 50\/2017 prevedendo che il pagamento del compenso al prestatore impiegato tramite Libretto Famiglia possa essere effettuato anche presso le predette rivendite.<\/mark><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fringe benefit 2023 &#8211; Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i dipendenti con figli  a carico (art. 40 DL 48\/2023)<\/strong>: per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili  i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all\u2019ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonch\u00e9 le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell\u2019acqua, dell\u2019energia elettrica e del gas. La norma subordina l\u2019accesso al fringe benefit da 3.000 euro al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il\u00a0codice fiscale\u00a0dei\u00a0figli a carico. I datori di lavoro che vogliono applicare la norma devono inoltre dare preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. <strong>La vecchia soglia di 258,23 euro continua invece a essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico (articolo 39-bis)<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">Dal\u00a01\u00b0 giugno al 21 settembre 2023\u00a0viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro (periodo di riferimento anno 2022), una somma a titolo di <strong>trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (dalle 23 alle 6 del mattino) e alle prestazioni di lavoro straordinario, quest&#8217;ultime  effettuate nei giorni festivi<\/strong><\/mark>. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">Il trattamento integrativo speciale \u00e8 riconosciuto dal sostituto d\u2019imposta, dietro richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l\u2019importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022.<\/mark> <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-medium-orange-color\">Il sostituto compenser\u00e0 poi il credito maturato con F24.<\/mark><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 5 maggio 2023 \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48\/2023. 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