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ESONERO LAVORATRICI CON FIGLI(c.d. BONUS MAMME) – Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli.

Tale esonero, pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS INPS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, spetta:

  1. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni) o
  2. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Per poter beneficiare dell’esonero le lavoratrici devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei figli.

In allegato uniamo quindi il modello di dichiarazione, da farci pervenire compilato e sottoscritto da parte delle lavoratrici interessate per il riconoscimento dell’esonero.

RIDUZIONI DEL PREMIO PER PREVENZIONE (OT 23)

Gentili Clienti,

ricordiamo che entro la data del 29 febbraio 2024, le aziende che abbiano realizzato nel corso del 2023 degli interventi migliorativi in tema di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal Dlgs 81/2008, potranno inviare all’INAIL il modello OT23.

Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.

Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione in allegato; il modello dovrà essere comunque compilato con l’ausilio del soggetto che segue l’azienda in materia di sicurezza.

La richiesta di riduzione dei tassi può essere inviata in presenza dei seguenti presupposti:

1.Il primo requisito necessario per poter accedere alla riduzione dei tassi è costituito dalla regolarità contributiva.

2. Il secondo requisito di invio della domanda è quello dell’integrale osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

3. Il terzo requisito è l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTENZIONE: la facoltà di richiedere la riduzione riguarda solo le aziende che nel corso del 2023 abbiano posto in essere dei miglioramenti in materia di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli prescritti obbligatoriamente dal Dlgs 81/2008 TU in Materia di Sicurezza.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2024 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2023 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

BUONI SPESA E CARBURANTE 2023

Il fringe benefit (= retribuzione in natura) è una regalia, un plus rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro decide di concedere ai lavoratori con lo scopo di integrare il compenso dei dipendenti, ma non vi è obbligato.

Il vantaggio per il datore di lavoro nel concedere questa regalia, è che quello che spende il datore di lavoro va direttamente nelle tasche del dipendente, perchè è esente da imposte Irpef e da contribuzione previdenziale. Allo stesso modo, il Fringe Benefit non costituisce reddito per il lavoratore che lo percepisce.

Il fringe benefit può essere un bene (cellulare, tablet non ad uso aziendale, auto ad uso promiscuo, polizze accese per i dipendenti) oppure – il più utilizzato – un buono regalo (buono spesa del supermercato, buono Amazon o buono da spendere in qualsiasi altro negozio convenzionato, altro buono benzina).

Nel 2023 il legsilatore ha previsto – almeno per il momento – che i datori di lavoro possano erogare:

1) Bonus carburante

In base all’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21 e al DL 14.1.2023 n. 5 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27). Il bonus carburante potrà essere assegnato senza alcuna formalità e potrà essere erogato anche al singolo lavoratore e non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

Attenzione : In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, è stata esclusa l’esenzione contributiva dai buoni carburante.  L’erogazione dei 200 euro sarà quindi esente solo fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo.

2) Fringe benefit 258,23 euro

Dal 2023 il plafond individuale torna ai 258,23 euro per beni o servizi prevista dall’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sul reddito.

In sostanza, fino a dicembre 2023 il datore di lavoro può erogare beni e servizi ai propri dipendenti di valore inferiore o pari a 258,23 euro senza che questi costituiscano retribuzione. Inoltre questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).

Il bonus carburante si cumula alla generale esenzione di 258,23 euro, e costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit con la conseguenza che i beni e i servizi che il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti nel periodo d’imposta 2023 potranno raggiungere un valore complessivo di 458,23 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni benzina ed euro 258,23 per l’insieme dei fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022 e Circ. n. 35/E/2022).



Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2022 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN CASO DI LAVORO NERO E VIOLAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA

L’art. 14 del Dlgs 81/2008, così come modificato dal DL 146/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale per quei datori di lavoro che occupano almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione obbligatoria (quindi lavoratori “in nero”) ovvero che abbiano commesso gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ((Allegato I del D.Lgs. 81/2008).

Sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare: sono considerati lavoratori irregolari:

a) quelli occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

b) quelli inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Ricordiamo che, dal 21 dicembre 2021, è obbligatorio inviare all’Ispettorato del Lavoro, tramite mail o sms, la comunicazione preventiva obbligatoria contenente

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle norme di sicurezza: Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che possono costituire presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sono individuate nell’Allegato I al DLgs. 81/2008 così come di seguito indicate, con le relative sanzioni:

  • Mancata elaborazione del DVR : sanzione € 2.500,00
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione : sanzione € 2.500,00
  • Mancata formazione ed addestramento (es mancata esibizione della documentazione che attesta la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione sulla sicurezza: Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento): € 300,00 a lavoratore
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: € 3.000,00
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): € 2.500,00
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: € 300,00 a lavoratore
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: € 3.000,00
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: € 3.000,00
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): € 3.000,00
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: € 3.000,00
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: € 3.000,00

Considerata la gravità della sanzione (sospensione dell’attività imprenditoriale) Vi invitiamo a contattare chi Vi segue sulla sicurezza sul lavoro per verificare di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di non essere incorsi in alcuna delle violazioni previste dall’allegato I del Dlgs 81/2018.

PROROGA TRASMISSIONE E CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE – CU

Pubblichiamo il comunicato apparso sul sito del MEF il 13 marzo 2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 49

In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.
In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.
Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente
previste dal nostro sistema tributario.
In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.
Di seguito un prospetto riepilogativo, nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’ (con l’indicazione anche delle vecchie scadenze).

Prospetto riepilogativo

Adempimento
Scadenze 2021
(ante modifica)
Scadenze 2021
(post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche,
assicurazioni, enti previdenziali,
amministratori di condominio,
università, asili nido, ecc.)*
16 marzo31 marzo
Trasmissione telematica
Certificazione Unica all’Agenzi
16 marzo31 marzo
Consegna Certificazione Unica ai
percipienti
16 marzo31 marzo
Messa a disposizione della
dichiarazione precompilata
30 aprile10 maggio
*Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera
Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021)

Roma, 13 marzo 2021