VERIFICA FERIE ANNO 2016

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2016

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2018, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2016.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2018 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2018 andranno godute entro il 30 giugno 2020).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2016 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2018 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2018 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2016.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2016, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

Pasqua 2018 – Chiusura pomeridiana 30 Marzo 2018

Gentili Clienti

Vi informiamo che venerdì 30 Marzo 2018, in occasione delle festività Pasquali, lo studio rimarrà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Per qualsiasi comunicazione, potete mandare una mail all’indirizzo info@studiotrincaassociato.com, o telefonare al n. 329/6884620.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Nel caso in cui doveste comunicare la chiamata di un lavoratore intermittente (che vi ricordiamo deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione lavorativa), dovrete inviare il modello Uni_Intermittenti (UNI_Intermittenti_) all’indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Tutto lo studio Vi augura Buona Pasqua.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti, ricordiamo che entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2017, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2017 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Legge di bilancio 2018 – Obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

 Nella Legge di bilancio 2018 è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

VARIAZIONE ORARI APERTURA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

13-Adorazione-Magi-GiottoGentili clienti

durante il periodo delle Feste Natalizie, nelle giornate lavorative comprese tra il 27 dicembre  e il 5 gennaio, lo studio osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione nella giornata in cui lo studio è chiuso (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6 ) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Tutto lo studio Vi augura Buone Feste.

 

I NUOVI VOUCHER

L’art. 54 bis della legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio (i così detti VOUCHER).

La norma regolamenta due nuove figure dell’ordinamento lavorativo italiano, il libretto famiglia ed il contratto di prestazione occasionale.

Il Contratto di prestazioni occasionali, così detto PrestO, è il contratto mediante il quale determinati soggetti, imprese e professionisti acquisiscono, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati e tassativi limiti economici.

Il richiamo fatto dalla legge all’occasionalità e alla saltuarietà delle prestazioni richiede che queste ultime non potranno avere, come in passato avveniva per il lavoro accessorio, un carattere di sistematicità e ripetitività nel tempo, ma dovranno, in concreto, essere episodiche e discontinue.

Aumenta anche l’importo del compenso orario per il prestatore che sale dal minimo di 7,5 euro del lavoro accessorio ai 9 del nuovo contratto di prestazione occasionale, mentre per il datore di lavoro  l’effettivo costo orario del nuovo contratto di prestazione occasionale è pari a 12,37 euro, contro i 10 euro del orecedente lavoro accessorio.

Una scheda sintetica sulle caratteristiche del PrestO la trovate qui: Scheda riepilogativa PrestO

Il Libretto di Famiglia è uno strumento riservato esclusivamente alle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per alcune tipologie di attività, quali piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Sono diversi gli importi da quelli previsti per il PrestO: qui l’utilizzatore percepisce un compenso orario di € 10,00, mentre il costo per l’utilizzatore è di € 12,00.

Qui invece trovate la scheda con le informazioni sul Libretto di Famiglia: Scheda riepilogativa Libretto Famiglia

 

Fondo Metasalute

Fino al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria dello scorso anno, l’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori metalmeccanici era facoltativa (si veda la sintesi informativa inviata con nostra mail del 19 dicembre 2016).

Dal 1° ottobre 2017, invece, in forza del Regolamento per la gestione della fase transitoria, tutti i lavoratori in forza al 1° ottobre 2017 sono iscritti a MetaSalute, salvo rinuncia scritta.

E’ quindi facoltà dei lavoratori esprimere la propria rinuncia scritta all’adesione a Metasalute (in allegato un modello fac simile da utilizzare).

Disposizioni del Regolamento Transitorio (sino al 31 dicembre 2017)

Lavoratori iscrivibili a Metasalute:

  • lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part -time);
  • -apprendisti, non in prova;
  • lavoratori a tempo determinato, non in prova, con contratto non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.

Contribuzione:

  • la contribuzione a carico azienda è pari ad € 156 annui (12 quote mensili da € 13);
  • la contribuzione copre anche i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016. I familiari fiscalmente a carico comunicati dal lavoratore, entro il 31 dicembre 2017, avranno accesso alla copertura sanitaria dal 1 ottobre 2017 con decorrenza della contribuzione, a totale carico dell’azienda, dalla medesima data. Per questi ultimi, quindi, non sono previsti oneri aggiuntivi;
  • la contribuzione è dovuta in misura piena anche per i lavoratori part – time; in aspettativa per malattia; in Cig e, per il periodo di 12 mesi, per i percettori di Naspi a seguito di licenziamento collettivo; per le lavoratrici in maternità facoltativa.
  • I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 del mese di ottobre, novembre e dicembre 2017, utilizzando le procedure di pagamento MAV (gli adempimenti gestionali sono effettuati direttamente dallo Studio).

Prestazioni :

Le prestazioni sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1. assistenza sanitaria diretta: è riconosciuta agli Assistiti la facoltà di accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al Network Sanitario reso disponibile al Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata della gestione del Network, con pagamento diretto alle strutture convenzionate dell’importo dovuto per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico. Ad esempio in Veneto sono convenzionate con Previmedical le sedi del Centro di Medicina (https://centrodimedicina.com/pagina-istituzionale/chi-siamo/).

In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate è obbligatorio attivare il regime di assistenza sanitaria diretta; qualora l’assistito non provveda ad effettuare la preattivazione, la prestazione non potrà essere liquidata né presentata a rimborso.

  1. assistenza sanitaria rimborsuale: è riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito del network sanitario reso disponibile, nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.

 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Allegato:

Rinuncia Iscrizione Metasalute

VERIFICA FERIE

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2015

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2017, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2015.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2017 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2017 andranno godute entro il 30 giugno 2019).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2015 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2017 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2017 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2015.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2015, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

PRECISAZIONE: BONUS RENZI SENZA F24 TELEMATICO

A parziale rettifica della comunicazione pubblicata il 4 maggio scorso, precisiamo che il bonus Renzi da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’F24 telematico.

Infatti, in occasione del Forum lavoro e fiscale organizzato dai Consulenti del Lavoro  il 17 maggio 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott. Annibale Dodero, ha chiarito che :

  • i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute, cioè qualora la compensazione sia interna;
  • il c.d. bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle entrate, perché non è un’imposta, bensì un bonus che è stato anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito;
  • i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia.

Quindi, i crediti da 730, così come il bonus Renzi, non hanno natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’obbligo di invio telematico del mod. F24.

PERTANTO, QUALORA NEL MOD F24 SIANO PRESENTI SOLO QUESTE TIPOLOGIE DI CREDITI (BOUNS RENZI E CREDITI DA 730), IL SOSTITUTO D’IMPOSTA PUÒ CONTINUARE A UTILIZZARE IL CANALE TRADIZIONALE DELL’HOME BANKING.

Qui la Revoca incarico pagamento F24 da restituire firmata allo Studio.