PUNTO DELLA SITUAZIONE E PAUSA ESTIVA DELLO STUDIO NEL MESE DI AGOSTO

Gentili Clienti

alla data odierna, 21 luglio 2020, per molte aziende sono ormai terminate le 18 settimane di “cassa integrazione” con causale Covid – 19 (cig , FIS, FSBA cigd, solimare, ecc.) e non sappiamo ancora se il Governo concederà a tutte le aziende altre settimane di “cassa integrazione” con causale Covid – 19, oppure se le concederà solo alle aziende che hanno avuto una certa diminuzione del fatturato oppure ancora alle sole aziende di uno specifico settore (ad esempio quello turistico). Ad oggi non sappiamo nemmeno se il blocco dei licenziamenti, fissato al 17 agosto 2020, verrà prorogato per tutti, oppure se verranno consentiti i licenziamenti solo in caso di cessazione di attività o in presenza di accordo sindacale.

Insomma una grande incertezza che non ci mette nelle condizioni di svolgere al meglio il nostro lavoro. La stampa parla di un decreto “lavoro” che dovrebbe essere approvato tra la fine di luglio e i primi di agosto, ma l’esperienza ci insegna che questi annunci restano spesso disattesi.

Nel frattempo i professionisti non sanno come consigliare i propri clienti e le aziende che non hanno ripreso l’attività e hanno invece terminato di fruire della “cassa integrazione” guardano con ansia i giorni che le separano dal 17 agosto 2020, data in cui, forse, potranno essere adottati i primi provvedimenti di riorganizzazione aziendale con gli inevitabili e dolorosi licenziamenti. Quelle, più fortunate, che possono presentare domanda per uno degli ammortizzatori sociali “à la carte” che il nostro ordinamento offre, si sono già attivate, ma quelle che invece rientrano nel campo di applicazione della cassa in deroga oppure quelle che, rientrando nel campo di applicazione del FIS, hanno meno di 15 dipendenti, non sanno al momento se i giorni – non lavorati – che le separano dal 17 agosto 2020 saranno coperti in qualche modo dal Governo o cadranno sulle loro spalle.

In questo contesto, si è levato il grido di accusa della categoria dei Consulenti del Lavoro alla Ministra del Lavoro. Vi invito a leggere la lettera di Marina Calderone alla Ministra Catalfo perché riassume bene la situazione di grande confusione e sconforto in cui il mondo delle imprese e dei professionisti opera.

Ci auguriamo di venire al più presto a conoscenza delle decisioni del Governo e soprattutto ci auguriamo una semplificazione che fino ad oggi non abbiamo ancora visto. E’ comunque notizia delle ultime ore che il Governo abbia ottenuto risultati positivi nelle trattative con l’Europa e quindi speriamo che adesso la situazione si sblocchi velocemente. Insomma attendiamo buone notizie!

Veniamo allora al nostro Studio. Dal mese di marzo, quando è iniziata l’epidemia Covid – 19, abbiamo lavorato senza sosta, ed è giunto il momento di “tirare il fiato” per ricaricare le pile.

ABBIAMO QUINDI DECISO DI CHIUDERE LO STUDIO, NEL MESE DI AGOSTO, PER UNA DECINA DI GIORNI DAL 14 AL 23 AGOSTO COMPRESO.

In ogni caso per assunzioni urgenti potete scaricare e compilare  il modello UNIURG_AGGIORNATO.v6  da inviare – il giorno antecedente l’assunzione – al numero di fax 848.800.131. Copia del modello, con i dati del lavoratore, dovrà anche essere inviata allo studio (claudia@studiotrincaassociato.com), che provvederà, a decorrere dal 24 agosto, ad effettuare gli adempimenti obbligatori.

SOLO PER INFORTUNI SUL LAVORO, è possibile inviare una mail all’indirizzo claudia@studiotrincaassociato.com

Aggiornamento area presenze Sarpnet 2.0

Gentili clienti,

vi informiamo che nell’Area Riservata del presente sito internet abbiamo modificato il link di accesso al portale Sarpnet 2.0 utilizzato per inserire le presenze, che da oggi sarà il seguente: https://sarpnet.dataservices.it/01078381

Nel caso in cui abbiate salvato la pagina web tra i vostri Preferiti, vi invitiamo a rifarlo nuovamente con il nuovo indirizzo.

Le credenziali in Vostro possesso rimangono invariate, ma è necessario anteporre all’Username in vostro possesso il prefisso 010 senza spazi.

La modalità di inserimento delle presenze e la grafica rimangono invariate.

Il cambiamento è dovuto alla migrazione del portale in un nuovo portale cloud che dovrebbe essere più fluido, più veloce e dovrebbe garantire una migliore funzionalità.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità e chiediamo di segnalare eventuali criticità all’indirizzo claudia@studiotrincaassociato.com

Cordiali saluti

VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020

L’8 aprile è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge n 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” che abbiamo potuto esaminare questa mattina.

Anche questo provvedimento non è purtroppo chiaro e complica molto le cose per le aziende e tutti gli operatori.

Non entriamo qui nel merito delle disposizioni relative al prestito alle imprese, ma prendiamo in considerazione le sole norme che dettano le regole sui versamenti in scadenza al 16 aprile 2020.

Le nuove disposizioni prevedono una sospensione dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che le imprese dimostrino una riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nello specifico, se il contribuente ha conseguito (nel periodo di imposta precedente) ricavi per importi fino a 50 milioni di euro, la riduzione delle entrate dovrà essere almeno del 33%. Se, invece, la soglia è stata superata, la sospensione troverà applicazione solo a condizione che la riduzione delle entrate sia almeno pari al 50%.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Per questa ragione VI INVITIAMO A CONTATTARE I VOSTRI COMMERCIALISTI PER VALUTARE CON IL LORO AIUTO SE RIENTRATE TRA LE IMPRESE CHE POSSONO SOSPENDERE I VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020.

Qui di seguito trovate un riepilogo delle normative sulle sospensioni dei versamenti, ma, a meno che non rientrate tra le imprese per cui la sospensione è certa (es aziende turistico ricettive), raccomandiamo sempre la consultazione con il commercialista di fiducia.

Versamenti
in scadenza
marzo 2020
Imprese che
hanno
un fatturato
> 2 ML euro
Imprese che
hanno
un fatturato
< 2 ML eur
o
Dovevano versare
entro il 20 marzo.
In base al decreto
liquidità possono
versare
entro il 16 aprile
senza sanzioni
I versamenti sono sospesi e
dovranno essere effettuati
entro il 31 maggio 2020
in un’unica soluzione
o in 5 rate
Versamenti in scadenza
marzo e

aprile 2020
Imprese che hanno ricavi
< 50 ML euro
Imprese che hanno ricavi > 50 ML euro
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019

Per le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate restano ferme le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia (18/2020), per la quali i versamenti sono posticipati al 31 maggio 2020.

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i contributi previdenziali a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (questi soggetti possono versare però entro il 30.6.2020)
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’ articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11

RICHIESTA IBAN DEI LAVORATORI

 Alle Aziende che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali con pagamento diretto

Buongiorno alleghiamo il modello SR41 dell’INPS che, secondo le Linee Guida della regione Veneto per la cassa in deroga, dovrà essere consegnato all’Istituto per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.

E’ opportuno però che questo modello venga completato anche dai dipendenti delle aziende che hanno chiesto la CIGO o il FIS.

Le parti del modello che vi chiediamo di far compilare ai dipendenti sono le seguenti:

sezione A (dati anagrafici);

sezione F (modalità di pagamento – Iban);

sezioni G (firma del lavoratore).

I moduli andranno poi restituiti allo studio spedendoli al seguente indirizzo mail: claudia@studiotrincaassociato.com

I Consulenti del Lavoro di Venezia scrivono a Zaia

E’ con piacere che allego la lettera che la Consulta Regionale dei Presidenti dei Consulenti del Lavoro del Veneto ha scritto al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, chiedendo di sospendere la procedura per la presentazione in via telematica delle domande di Cassa Integrazione in Deroga.

Ricordo che la Cassa Integrazione in deroga, di regola, riguarda le piccole aziende con meno di 5 dipendenti.

Da parte mia ribadisco il grande sforzo che tutto lo Studio sta facendo per riuscire a portare a termine l’incarico che ci avete affidato per la presentazione delle domande di cig in deroga.

Unisco infine il Comunicato Stampa della Presidente dei Consulenti del Lavoro di Venezia

CASSA IN DEROGA REGIONE VENETO: SCONCERTO

Gentili clienti in questi giorni lo studio sta lavorando senza sosta per fornire servizi alle aziende che a causa della pandemia del Coronavirus hanno dovuto sospendere o ridurre la loro attività.

Questa sera la Regione Veneto ha pubblicato le linee guida per la presentazione delle domande di Cig in Deroga e lo sconcerto e lo sconforto sono grandi.

Tutto il lavoro fatto in questo mese è stato vanificato con un colpo di spugna mettendo in serio rischio la possibilità per le aziende di accedere alla cassa integrazione in deroga.

Cerco di spiegare : prima di presentare una domanda di integrazione salariale è necessario informare i sindacati delle cause che spingono l’azienda a sospendere / ridurre l’attività lavorativa. La Regione Veneto alla data del 10 marzo 2020 chiedeva che l’informativa ai sindacati dovesse attestare “l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD” .

Noi queste comunicazioni preventive le abbiamo già inviate per tutti i nostri clienti a partire dai primi giorni di marzo. E lo abbiamo fatto coordinandoci con gli Enti Bilaterali, dove presenti, e seguendo comunque le indicazioni che via via ci venivano fornite dalla Regione stessa (con gli Accordi del 10 e del 20 marzo), dal Governo (con il Decreto Cura Italia) e dallo stesso INPS. Lo spirito di tutti questi provvedimenti andava nella direzione di semplificare le procedure di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Ora però la Regione Veneto, nelle linee guida pubblicate questa sera, pretende che le comunicazioni preventive contengano delle informazioni specifiche che non aveva mai richiesto nei precedenti provvedimenti.

Quindi la Regione Veneto ci informa che tutto il lavoro fatto è inutile e che le aziende che non hanno presentato le comunicazioni secondo i parametri che la Regione ci ha comunicato per la prima volta questa sera, dovranno inviare nuovamente le comunicazioni ai Sindacati.

Questa sciagurata decisione della Regione Veneto vanifica il lavoro che noi, come tutti gli Studi di Consulenza del Lavoro, abbiamo fatto fin dai primi giorni di marzo e ci costringono a prendere nuovamente contatti con i sindacati senza poter presentare le domande nell’interesse delle aziende.

Non solo, questa sera apprendiamo che le domande potranno essere presentate da domani mattina. Ma per quelle aziende per le quali le comunicazioni preventive non sono state fatte secondo le indicazioni delle linee guida, non sarà possibile presentare la domanda.

E la Regione Veneto ci informa che le domande verranno accolte secondo l’ordine cronologico.

Vi informo che i Consulenti del Lavoro si sono rifiutati di firmare le linee guida della Regione Veneto.

Lascio a voi ogni considerazione. Io le mie le ho finite.

Da parte mia garantisco a tutte le aziende che ci hanno chiesto di presentare la domanda di Cig in Deroga che faremo tutto il possibile per arrivare in tempo.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI : le nuove disposizioni del Decreto legge 17.3.2020 n. 18

Cari Clienti sono giorni di preoccupazione e, per noi che vi assistiamo, di grande concitazione. Stiamo infatti cercando di assicurare alle vostre aziende i trattamenti di integrazione salariale predisposti dal Governo, ma credeteci, non è facile a causa di una normativa che ancora una volta si dimostra non all’altezza – molte norme molto confuse – e del timore che i fondi stanziati non servano a coprire tutte le richieste. In attesa che le idee sugli ammortizzatori sociali schiariscano vi diamo alcune informazioni sulla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, pubblicando una nostra brevissima sintesi .

NOSTRA RIDOTTISSIMA SINTESI SULLE NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI I contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro possono pagare entro il 31 maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili . Le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate (vedi elenco di seguito allegato) indipendentemente dal volume degli affari possono pagare entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con pagamento in 5 rate mensili. I contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro hanno avuto la proroga solo fino al 20/03/2020 e domani, 20 marzo, devono pagare .

Per approfondimenti Vi invitiamo comunque a prendere contatti con il vostro commercialista

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono pagare a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11


DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEL 16 MARZO

COMUNICATO STAMPA N. 50 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Vi invitiamo a comunicarci per iscritto entro le ore 11,00 di domani mattina le vostre decisioni. In assenza di notizie il versamento verrà differito.