SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI : le nuove disposizioni del Decreto legge 17.3.2020 n. 18

Cari Clienti sono giorni di preoccupazione e, per noi che vi assistiamo, di grande concitazione. Stiamo infatti cercando di assicurare alle vostre aziende i trattamenti di integrazione salariale predisposti dal Governo, ma credeteci, non è facile a causa di una normativa che ancora una volta si dimostra non all’altezza – molte norme molto confuse – e del timore che i fondi stanziati non servano a coprire tutte le richieste. In attesa che le idee sugli ammortizzatori sociali schiariscano vi diamo alcune informazioni sulla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, pubblicando una nostra brevissima sintesi .

NOSTRA RIDOTTISSIMA SINTESI SULLE NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI I contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro possono pagare entro il 31 maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili . Le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate (vedi elenco di seguito allegato) indipendentemente dal volume degli affari possono pagare entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con pagamento in 5 rate mensili. I contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro hanno avuto la proroga solo fino al 20/03/2020 e domani, 20 marzo, devono pagare .

Per approfondimenti Vi invitiamo comunque a prendere contatti con il vostro commercialista

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono pagare a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11