VOUCHER: CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la circolare n.1 del 17/10/2016 il Nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti sull’obbligo, introdotto dal Dlgs 185/2016, di comunicazione preventiva dei voucher.

E’ confermato quanto già da noi precisato con la circolare pubblicata lo scorso 10 ottobre 2016.

Vengono invece forniti nuovi specifici indirizzi cui inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Nel caso di Venezia l’inidirizzo mail è : Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it

Abbiamo sostituito il modello presente nella sezione modulistica  del sito internet con il fac simile della mail che dovrà essere inviata alla DTL.

Per completezza precisiamo anche che:

– resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (adempimento di regola effettuato su richiesta dallo Studio);

le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio anche nell’oggetto della mail;

– per il momento non vi è ancora un numero di SMS cui poter inviare la comunicazione. Nella circolare non si fa menzione del numero di SMS creato dal Governo per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti;

– dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

– La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Se invece manca la comunicazione di inizio attività all’INPS, il datore di lavoro rischia l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.