LE NUOVE DIMISSIONI

Col Dlgs 151/2015 il legislatore è intervenuto sulla materia delle dimissioni prevedendo nuove modalità di comunicazione.

E’ una riforma di cui non sentivamo la necessità e che creerà non pochi problemi ai lavoratori e alle aziende.

Vediamo di capire cosa cambia.

Dal 12 marzo 2016 il lavoratore, che intenda rassegnare le dimissioni, dovrà:

– se non ne fosse già in possesso, procurarsi il codice PIN accedendo al sito dell’INPS (vedi Come fare per ottenere il PIN);

– una volta ottenuto il PIN, registrarsi presso il sito www.cliclavoro.gov.it (cliccare su “login” e selezionare nuova registrazione);

– dopo essersi registrato sul sito cliclavoro, potrà accedere al sito www.lavoro.gov.it.

– compilare on line il modello delle dimissioni. Se il lavoratore è stato assunto dopo il 2008, inserendo il codice fiscale dell’azienda, le sezioni 2 e 3 del modello, relative al datore di lavoro e al rapporto in essere, dovrebbero completarsi automaticamente; se invece il dipendente è stato assunto prima del 2008 tali sezioni dovranno essere compilate direttamente dal lavoratore. Nel completare la sezione 4 del modello, il lavoratore dovrà tener conto anche del periodo di preavviso previsto dal CCNL di riferimento (ecco il fac simile Modulo-dimissioni )

– inviare il modello compilato. Il modello sarà trasmesso via mail al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro Competente.

Una volta inviate le dimissioni con la nuova procedura, il lavoratore avrà 7 giorni di tempo per revocarle. Per la revoca dovrà seguire esattamente la stessa procedura descritta per le dimissioni, con la differenza che in questo caso selezionerà nella sezione 4 del modello la voce “revoca”.

La medesima procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui le parti decidano di risolvere consensualmente il rapporto.

Il lavoratore in tutti i tre i casi (dimissioni, revoca e risoluzione consensuale) potrà farsi assistere da uno dei soggetti a ciò abilitati dalla legge e precisamente i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. In questo caso non è necessario il PIN INPS.

Attenzione: dal 12 marzo 2016 sono valide ed efficaci solo le dimissioni che siano state presentate secondo la procedura descritta. Se il lavoratore non segue la procedura e si limita a comunicare le proprie dimissioni per iscritto, il rapporto di lavoro non può considerarsi risolto.

Quali sono i casi esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura:

– le dimissioni o risoluzioni consensuali nel rapporto di lavoro domestico;

– le dimissioni o risoluzioni consensuali rese durante il periodo di prova;

le dimissioni o risoluzioni consensuali rese da una lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. In questi casi occorre sempre recarsi presso a convalidare le dimissioni o la risoluzione presso la Direzione del Lavoro competente.

– dimissioni del personale marittimo.

Per completezza pubblichiamo  la circolare del Ministero del Lavoro Circolare-MLPS-4-marzo-2016-n.12