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VOUCHER: CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la circolare n.1 del 17/10/2016 il Nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti sull’obbligo, introdotto dal Dlgs 185/2016, di comunicazione preventiva dei voucher.

E’ confermato quanto già da noi precisato con la circolare pubblicata lo scorso 10 ottobre 2016.

Vengono invece forniti nuovi specifici indirizzi cui inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Nel caso di Venezia l’inidirizzo mail è : Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it

Abbiamo sostituito il modello presente nella sezione modulistica  del sito internet con il fac simile della mail che dovrà essere inviata alla DTL.

Per completezza precisiamo anche che:

– resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (adempimento di regola effettuato su richiesta dallo Studio);

le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio anche nell’oggetto della mail;

– per il momento non vi è ancora un numero di SMS cui poter inviare la comunicazione. Nella circolare non si fa menzione del numero di SMS creato dal Governo per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti;

– dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

– La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Se invece manca la comunicazione di inizio attività all’INPS, il datore di lavoro rischia l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.

IMPORTANTE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI VOUCHER

E’ entrato in vigore sabato 8 ottobre 2016 il Dlgs 185/2016 che impone ai committenti, imprenditori o professionisti, l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa retribuita con i  voucher:

1) i dati anagrafici del lavoratore (o il suo codice fiscale);

2) il luogo, il giorno, l’ora di inizio e della fine della prestazione.

La comunicazione deve essere effettuata via mail o via sms per ciascuna prestazione di lavoro.

Non è più possibile effettuare la comunicazione per un periodo più ampio (30 giorni) come accadeva in precedenza.

Per il momento non vi sono istruzioni precise sulle modalità di comunicazione. Molti suggeriscono di inviare la comunicazione al numero di sms 3399942256 oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it già utilizzati per comunicare le prestazioni rese nell’ambito del lavoro intermittente.

Abbiamo contattato questa mattina la DTL di Venezia che suggerisce di utilizzare per la comunicazione i propri indirizzi mail, non essendo ancora attivo il numero per l’invio dell’ SMS.

Noi consigliamo di effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta certificata della DTL competente per territorio (nel caso della DTL di Venezia l’indirizzo è dtl.venezia@pec.lavoro.gov.it) inviando la mail dal proprio account di posta certificata.

Nella sezione modulistica abbiamo pubblicato un modulo da utilizzare per le comunicazioni: modulo-comunicazione-preventiva-voucher

 

Messaggio INPS 2908/2016 : i Criteri per l’approvazione delle domande di CIGO

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2908 con le prime istruzione operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente all’INPS.

Attenzione: anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore,oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.
Abbiamo pubblicato nella sezione Modulistica alcuni dei modelli, allegati al messaggio INPS 2908, per la presentazione delle relazioni tecniche in relazione alle causali più frequenti.

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2014

 

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro   devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016  l’arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che è di quattro settimane, maturato nel 2014.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (così nel 2016 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro può essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (queste due settimane maturate nel 2016 andranno godute entro il 30 giugno 2017).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie di misura variabile (l’entità di questo periodo varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi), va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2014 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2016 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di luglio 2016 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 20 agosto).

Lo studio è a disposizione per fornire una situazione aggiornata dei residui ferie dei Vostri dipendenti riferibili al 2014.

 

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2014, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.


	

I CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016 il Decreto con cui il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria: qui il  Decreto Min Lav – criteri concessione CIGO

Invitiamo quindi tutte le aziende che intendono fare ricorso alla CIG a leggere attentamente la presente circolare, soprattutto nella parte in cui illustra gli elementi e i documenti che la relazione tecnica deve contenere.

Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa in caso di :

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato

Le domande di concessione della CIGO  debbono essere corredate da una relazione tecnica nella quale vanno indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e occorre dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare nel mercato. Cosa si intende per “elementi oggettivi”? Il Ministero richiede che  l’azienda dimostri che vi è solidità sotto il profilo finanziario; che la richiesta di CIGO è stata causata da una situazione temporanea di crisi del settore in cui essa opera; che l’azienda sta partecipando a gare d’appalto oppure che ha acquisito nuovi ordini; che le crisi sono cicliche e infine che dia atto della CIGO già concessa.

Se la richiesta è stata formulata per eventi meteo, la relazione tecnica dovrà documentare l’evento meteorologico, allegando i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (per il Veneto l’ARPAV: consigliamo di stampare il bollettino meteo della giornata in cui si chiede la CIGO); illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonchè le conseguenze che l’evento ha comportato.

Rimandando alla lettura integrale del Decreto Ministeriale per l’approfondimento delle singole causali, ci limitiamo qui ad indicare i  criteri che debbono essere rispettati qualora la domanda di CIGO venga presentata  per le causali di cui agli art. 3 e 4 del DM:

1) Art. 3 Mancanza di lavoro o di commesse o di crisi di mercato

Integra la fattispecie della mancanza di lavoro o di commesse la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

Nella relazione tecnica debbono essere documentati l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato.

Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attivita’  lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa. In questo caso nella relazione vanno indicati, oltre gli elementi di cui sopra, anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di  riferimento.

 2) Art. 4  Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
 
Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» i brevi periodi di sospensione dell’attivita’ lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a tre mesi.
 
Integra la fattispecie della  «fine fase lavorativa» la sospensione dell’attivita’ dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
 
Nella relazione tecnica relativa alle causali di cui sopra, deve essere documentata la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, vanno allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.
 
Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilita’ ed eccezionalita’ non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita’  di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera.
In questo caso la relazione tecnica documenta l’imprevedibilita’ della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorita’ circa l’imprevedibilita’ della stessa.

LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE NUOVE DIMISSIONI

Copiamo di seguito le Faq sulle dimissioni pubblicate nel sito  www.cliclavoro.gov.it  il 23 marzo 2016:

Dimissioni telematiche

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.

7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003.

16. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura?
Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.

17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?
No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?
La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.

20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi?
Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.

21. Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

22. Nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?
La procedura telematica introdotta dall’articolo26 del D.lgs.151/20015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

24. Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?
Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.

25. I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico?
Sì, come specificato nell’allegato B del DM 15 dicembre 2015. I soggetti abilitati dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica.

Aggiornamento al 23 marzo 2016

LE NUOVE DIMISSIONI

Col Dlgs 151/2015 il legislatore è intervenuto sulla materia delle dimissioni prevedendo nuove modalità di comunicazione.

E’ una riforma di cui non sentivamo la necessità e che creerà non pochi problemi ai lavoratori e alle aziende.

Vediamo di capire cosa cambia.

Dal 12 marzo 2016 il lavoratore, che intenda rassegnare le dimissioni, dovrà:

– se non ne fosse già in possesso, procurarsi il codice PIN accedendo al sito dell’INPS (vedi Come fare per ottenere il PIN);

– una volta ottenuto il PIN, registrarsi presso il sito www.cliclavoro.gov.it (cliccare su “login” e selezionare nuova registrazione);

– dopo essersi registrato sul sito cliclavoro, potrà accedere al sito www.lavoro.gov.it.

– compilare on line il modello delle dimissioni. Se il lavoratore è stato assunto dopo il 2008, inserendo il codice fiscale dell’azienda, le sezioni 2 e 3 del modello, relative al datore di lavoro e al rapporto in essere, dovrebbero completarsi automaticamente; se invece il dipendente è stato assunto prima del 2008 tali sezioni dovranno essere compilate direttamente dal lavoratore. Nel completare la sezione 4 del modello, il lavoratore dovrà tener conto anche del periodo di preavviso previsto dal CCNL di riferimento (ecco il fac simile Modulo-dimissioni )

– inviare il modello compilato. Il modello sarà trasmesso via mail al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro Competente.

Una volta inviate le dimissioni con la nuova procedura, il lavoratore avrà 7 giorni di tempo per revocarle. Per la revoca dovrà seguire esattamente la stessa procedura descritta per le dimissioni, con la differenza che in questo caso selezionerà nella sezione 4 del modello la voce “revoca”.

La medesima procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui le parti decidano di risolvere consensualmente il rapporto.

Il lavoratore in tutti i tre i casi (dimissioni, revoca e risoluzione consensuale) potrà farsi assistere da uno dei soggetti a ciò abilitati dalla legge e precisamente i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. In questo caso non è necessario il PIN INPS.

Attenzione: dal 12 marzo 2016 sono valide ed efficaci solo le dimissioni che siano state presentate secondo la procedura descritta. Se il lavoratore non segue la procedura e si limita a comunicare le proprie dimissioni per iscritto, il rapporto di lavoro non può considerarsi risolto.

Quali sono i casi esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura:

– le dimissioni o risoluzioni consensuali nel rapporto di lavoro domestico;

– le dimissioni o risoluzioni consensuali rese durante il periodo di prova;

le dimissioni o risoluzioni consensuali rese da una lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. In questi casi occorre sempre recarsi presso a convalidare le dimissioni o la risoluzione presso la Direzione del Lavoro competente.

– dimissioni del personale marittimo.

Per completezza pubblichiamo  la circolare del Ministero del Lavoro Circolare-MLPS-4-marzo-2016-n.12

IL LAVORO CON I VOUCHER

Il Dlgs 81/2015 non ha introdotto novità sostanziali nella disciplina del lavoro, tuttavia, poichè tale forma è sempre più utilizata dalle aziende, riteniamo utile richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti.

Quando si può ricorrere ai voucher: attraverso i voucher è possibile compensare qualsiasi prestazione lavorativa, sia di natura autonoma che subordinata, purchè venga rispettato un limite economico. Il committente, se imprenditore o professionista, non potrà pagare allo stesso prestatore più di 2.020,00 euro netti all’anno, mentre il prestatore, nello stesso periodo (1° gennaio – 31 dicembre) non potrà ricevere compensi superiori a 7.000,00 euro (la soglia dei 7.000,00 euro sarà di regola raggiunta con i compensi pagati da più committenti, perchè ciascuno di questi non potrà erogare più di 2.020,00 euro a testa). Buona norma sarebbe quella di richiedere al prestatore una dichiarazione di responsabilità in cui lo stesso precisi l’importo complessivo ricevuto sino a quel momento e attesti di non aver già superato l’importo di € 7.000,00.

Quando è vietato ricorrere ai voucher: è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che verranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A titolo esemplificativo non si potrà ricorrere al lavoro accessorio nell’ambito degli appalti in edilizia o negli appalti nelle pulizie.

Sicurezza: in base al Dlgs 151/2015 le norme vigenti in materia di salute e sicurezza si applicano anche ai lavoratori accessori.  Ne deriva che quando un imprenditore o professionista occupa lavoratori con i voucher è tenuto a garantire le stesse tutele previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi d’informazione, di formazione e di addestramento (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008), oltre che di garantire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti attraverso il medico competente (art. 41, D.Lgs. n.81/2008) e adempiere, più in generale, a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme in materia come, ad esempio, il D.P.R. n. 177/2011, relativo ai luoghi confinati o sospetti d’inquinamento.  Attenzione: il lavoratore dovrà frequentare i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e quindi le ore di formazione dovranno essere coperte da voucher.

I percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito: i lavoratori che percepiscono la NASPI, l’indennità di mobilità o il trattamento di integrazione salariale possono svolgere prestazioni remunerate con voucher nel limite complessivo di € 3.000,00 di compenso per anno civile.

Permesso di soggiorno: I compensi percepiti dal lavoratore  accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 48, co. 5, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Cautele: chi intende ricorrere ai voucher deve prestare molta attenzione che vi sia esatta corrispondenza tra il valore dei voucher comprati e il periodo denunciato all’INPS. Quest’ultimo, infatti, nella circolare 49/2013 è chiarissimo nel precisare che occorre evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”.

IMPORTANTE: CU ANNO 2016 – REDDITI 2015

Nel modello della Certificazione Unica 2016, reso disponibile nella seconda metà di gennaio di quest’anno, è obbligatorio indicare anche il codice fiscale del coniuge non a carico.

La novità, non prevista nè preannunciata, mette i datori di lavoro sostituti d’imposta in grave difficoltà, perchè essi debbono indicare già da quest’anno, entro le prossime scadenze del 28 febbraio e del 7 marzo, un dato che riguarda la sfera personale dei lavoratori dipendenti  e che, quindi, non è nella loro disponibilità. Senza contare che in alcuni casi, si pensi a lavoratori cessati in corso d’anno, può essere molto difficile reperire l’informazione.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro il 25 gennaio 2016 ha inviato al Ministro delle Finanze la richiesta di posticipare alla “CU 2017”, relativa ai redditi 2016, l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge anche se non a carico. In caso di impossibilità, ha chiesto al Ministro un rinvio del termine della trasmissione telematica della “CU 2016” ( Vedi il ComunicatoStampa 25.1.2016 Consulenti Lavoro CU 2016. )

Nell’attesa di notizie da parte del Ministero, invitiamo comunque tutte le aziende clienti a reperire dai propri dipendenti, e a trasmettere per iscritto in tempi rapidi allo studio, il codice fiscale dei coniugi non a carico, utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

Richiesta dati C.F. CONIUGE

 

LEGGE DI STABILITA’: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IL 2016 E DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’

Il 22 dicembre è stata definitivamente approvata dal Senato la Legge di Stabilità per il 2016.

Queste le novità principali nell’ambito del settore del lavoro:

1) Proroga dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anche per il 2016, ma in forma meno vantaggiosa per le imprese. Lo sgravio viene, infatti, ridotto da tre a due anni e consisterà nell’esonero dal versamento del 40% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo  di esonero di € 3.250,00 su base annua. Restano fermi i limiti già previsti lo scorso anno: no esonero se il lavoratore ha avuto nei sei mesi precedenti altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, ovvero se, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (da ottobre a dicembre 2015), era occupato a tempo indeterminato presso il datore di lavoro che lo assume o presso altra società collegata o controllata o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. L’esonero non spetta neppure se il lavoratore che si assume ha già usufruito dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 o da quella del 2015 (legge 190/2014).

2) Reintroduzione della detassazione, con la previsione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali in misura pari al 10%, sui premi di risultato, di ammontare variabile, nonchè sulle somme di partecipazione agli utili di impresa,  entrambi entro il limite di € 2.000,00 all’anno, erogati ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore ai 50.000,00 euro all’anno. I premi, o la partecipazione agli utili, soggetti a tassazione agevolata, debbono essere erogati in esecuzione di un accordo sindacale aziendale o territoriale e debbono rispettare i  criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.