Lavoro Agile ai tempi del Coronavirus

Come è noto, i Provvedimenti di Urgenza adottati dal governo in questi giorni danno la possibilità di ricorrere al lavoro agile (alternanza tra lavoro in sede e da fuori sede con utilizzo di tecnologie telematiche) senza necessità di accordo con il lavoratore per la durata del periodo di emergenza (31.7.2020).

Le aziende e gli studi professionali che si avvalgono del lavoro agile devono però comunicare i nominativi dei loro dipendenti coinvolti al nostro Studio, in modo che noi possiamo inviare la comunicazione al Ministero del Lavoro. Qui trovate il fac simile excel da compilare con i nominativi dei lavoratori: https://www.studiotrincaassociato.com/site/?attachment_id=738

Coronavirus: approvato l’Accordo Quadro per la CIG in deroga

Gentili Clienti,

in data odierna è stato pubblicato l’Accordo Quadro della Regione Veneto, relativo alla concessione della Cassa Integrazione in deroga, per le aziende che non abbiano accesso ad altri ammortizzatori sociali.

In sintesi:

  • L’impresa, per accedere alla CIGD, dovrà preventivamente far fruire le ferie ai dipendenti;
  • Dovrà essere attivata la procedura sindacale;
  • La CIGD può essere riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020, per un massimo di 30 giorni;
  • I lavoratori devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Coronavirus: apertura Studio

Gentili Clienti, a seguito delle misure emergenziali adottate in data 8 marzo 2020 dal Governo, La informiamo che lo Studio a partire da domani, 10 marzo 2020, adotterà soluzioni di lavoro agile quale misura precauzionale per la salute dei propri collaboratori e clienti. Lo Studio quindi resterà chiuso al pubblico fino alla data del 3 aprile 2020. Continueremo ad erogare i servizi tramite contatti telefonici e via posta elettronica. Vi ringraziamo per la collaborazione. Cordiali saluti

9 MARZO : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Gentili Clienti

Non ci sono ancora novità rispetto a quanto emerso la scorsa settimana, se non che nel frattempo anche Venezia e la sua Provincia è diventata zona rossa.

Oggi quindi possiamo fare solo una ricognizione degli strumenti attualmente a disposizione.

La preoccupazione di tutti è per il futuro delle proprie attività e di come gestire il personale dipendente in forza.

Cercherò quindi di dare alcune indicazioni, facendo presente che la situazione è in divenire e che sicuramente nei prossimi giorni vi saranno delle novità. Darò inoltre conto di quello che il Governo aveva previsto per le “vecchie” zone rosse perché è probabile che le stesse indicazioni verranno applicate anche alle “nuove” zone rosse.

AZIENDE CHE VERSANO I CONTRIBUTI PER LA CIG (ad esempio aziende del settore industriale come le edili e metalmeccaniche): possono fare richiesta di Cassa Integrazione per mancanza di lavoro. E’ necessario stipulare un accordo sindacale.

Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che non è necessaria la stipula dell’accordo sindacale. E’ quindi probabile che questa dispensa sarà estesa anche alle “nuove” zone rosse.

Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

AZIENDE CHE NON VERSANO I CONTRIBUTI PER LA CIG:

AZIENDE ARTIGIANE (che non rientrano nella cig)

E’ attivo il FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO (FSBA) che eroga un assegno di integrazione del reddito pari all’80% della retribuzione ai dipendenti delle aziende artigiane in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e all’EBAV, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati e prescindere dalla loro anzianità di servizio (i lavoratori devono però essere stati assunti prima del 26.2.2020).

L’ammortizzatore sociale FSBA con causale Coronavirus è utilizzabile in tutta la Regione, per il periodo che va dal 26 febbraio al 31 marzo 2020 e consente di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori dal 26 febbraio scorso.

AZIENDE COMMERCIO E TURISMO

AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

Possono presentare domanda di intervento al FIS (Fondo di integrazione salariale) chiedendo le seguenti prestazioni:

ASSEGNO ORDINARIO

A chi è rivolto?

Ai lavoratori subordinati di aziende con più di 15 dipendenti che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di lavoro effettivo.

Quando e a chi è garantito

E’ garantito ai lavoratori delle aziende interessate alla riduzione di orario di lavoro o alla sospensione dell’attività per le cause previste in materia di integrazione salariale.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro on line attraverso il servizio dedicato. E’ necessario effettuare accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione/sospensione di orario di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che non è necessaria la stipula dell’accordo sindacale. E’ quindi probabile che questa dispensa sarà estesa anche alle “nuove” zone rosse.

Quanto dura

Deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva. Può essere concessa fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Quando fare la domanda

Per l’ammissione all’assegno ordinario i datori di lavoro devono presentare domanda non prima di 30 giorni e non oltre i 15 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

A chi è rivolto?

Ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di lavoro effettivo.

Quando e a chi è garantito

L’assegno di solidarietà viene dato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, per evitare di licenziare, stipulino accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione di orario.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro on line attraverso il servizio dedicato. E’ necessario effettuare accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Quanto dura

Più essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Quando fare la domanda

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro 7 giorni dalla data successiva all’accordo sindacale.

AZIENDE CHE HANNO PIU’ DI 5 DIPENDENTI, MA MENO DI 15

Per il momento hanno diritto solo all’assegno di solidarietà.

Nelle “vecchie” zone rosse è stata prevista però l’estensione dell’Assegno ordinario anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

AZIENDE CHE HANNO MENO DI 5 DIPENDENTI

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

IL Decreto Legge del 2 marzo 2020 ha già previsto la Cassa Integrazione in Deroga per la Regione Veneto a favore di quei datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele della CIG e dei Fondi di Integrazione salariale o dei Fondi di Solidarietà.

Quindi, la CIG in deroga è sicuramente prevista per quei datori che hanno meno di 5 dipendenti e che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali.

Le domande sono presentate alla regione Veneto che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La CIG in deroga, almeno così come prevista dal DL del 2 marzo 2020, verrà infatti erogata entro i limiti delle risorse stanziate (40 milioni per il Veneto).

La Cig in deroga verrà riconosciuta per un mese.

La Regione Veneto deve però ancora emanare il provvedimento di concessione della CIG In DEROGA.

Abbiamo letto che dovrebbe essere emanato domani.

Al momento la Regione è autorizzata a spendere 40 milioni di euro. L’assessore Donazzan ha dichiarato che “andrà sicuramente ricompreso il turismo, oggi escluso dalla cassa, ma dovremo trovare il modo di intervenire su bar e ristoranti, che più di altre attività commerciali stanno patendo le restrizioni imposte dal governo, oppure le discoteche e le agenzie di vigilanza, individuando magari delle priorità territoriali, penso ad esempio a Venezia che più di altre città sta subendo il danno”.

Segnalo inoltre che:

L’Ente Bilaterale Veneto, a cui versano i contributi molte aziende del Turismo e del Commercio, ci ha chiesto di comunicare i dati delle aziende che chiederanno la CIG in deroga (ripeto le aziende che hanno meno di 5 dipendenti e che non pagano la CIG) per comunicare le informazioni alla Regione.

L’Ente Bilaterale per il turismo di Venezia invece sta attivando uno Sportello Anticrisi predisponendo la modulistica per le richieste di CIG in deroga.

Al momento però nessuno sa ancora cosa verrà approvato.

Non appena avremo notizie più precise, emaneremo un’altra circolare.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Gentili Clienti

Unisco le indicazioni della Fondazione dei Consulenti del Lavoro sui comportamenti da seguire con il proprio personale dipendente in questi giorni di emergenza per il Coronavirus: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_24022020_Coronavirus.pdf (qui il link della circolare).

Stiamo invece attendendo le iniziative che, ci auguriamo, il Governo e la Regione Veneto mettano in campo a breve per sostenere le aziende, soprattutto quelle del comparto del turismo.

Nel frattempo ricordiamo che le aziende del Terziario, che non sono soggette al campo di applicazione della cassa integrazione, ma che occupano più di 5 dipendenti possono ricorrere all’intervento del FIS (Fondo di integrazione salariale). Quest’ultimo eroga le seguenti prestazioni:

          Le aziende che occupano più di 5 dipendenti, ma meno di 15, possono richiedere  l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ se stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale ;

          Le aziende che occupano più di 15 dipendenti possono richiedere invece sia l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ che l’ASSEGNO ORDINARIO che è una sorta di cassa integrazione.

NOVITA’ 2020

NOVITA’ 2020

Gentili clienti

di seguito trovate alcune delle novità più significative per il 2020.

Esonero contributivo under 35

Le assunzioni di giovani con età fino a 34 anni e 364 giorni, in possesso dei requisiti richiesti (il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro, ma può aver avuto in precedenza eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), effettuate nel 2020, potranno usufruire dell’agevolazione contributiva del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, pari al limite massimo di euro 250 mensili, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi

Buoni pasto elettronici fino ad 8 euro

Dal 1° gennaio 2020 sono cambiati gli importi di esenzione riguardanti i buoni pasto, con netto favore nei confronti dei ticket elettronici. Infatti :

• la soglia di esenzione dei buoni pasto cartacei scende da 5,29 a 4 euro;

• la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici sale da 7 a 8 euro.

Ricordiamo inoltre che:

–          per il datore di lavoro il costo dei buoni pasto è sempre interamente deducibile dal reddito di impresa a prescindere dal valore dei singoli buoni;

–          i buoni che hanno un valore superiore agli 8 euro per i ticket elettronici e ai 4 euro per i buoni cartacei sono imponibili per la parte eccendente la soglia di esenzione;

–          come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i buoni pasto devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti. Per categorie di dipendenti si intendono tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica).

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, restano esenti fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Apprendistato

Incentivi relativi ai contratti di apprendistato:

– i datori di lavoro che occupano meno di 9 addetti, sono totalmente esonerati dal versamento dei contributi previdenziali per i contratti di apprendistato di primo livello (contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale stipulato con giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni) per i primi 36 mesi del rapporto. Occorre essere in regola con le norme sul “de minimis”, vale a dire non bisogna aver ricevuto Aiuti di Stato per importi superiori a 200.000;

– per l’apprendistato professionalizzante è applicabile lo sgravio del 50% dei contributi dovuti per i 12 mesi successivi in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato. In questo caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato).;

Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza

I datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

Auto ad uso promiscuo

Dal 1° luglio 2020, il calcolo dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti cambierà completamente rispetto alle attuali regole.

Regola attuale: per auto, moto e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti è considerato reddito, e quindi tassato, il 30% dell’importo pari alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell’ACI.

Nuove regole: Si applicano ai mezzi a motore di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e sono state pensate per premiare le auto più ecologiche e punire quelle più inquinanti.

Fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), si assumono le seguenti percentuali:

25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Congedo di paternità

E’ prorogato per tutto il 2020 il congedo obbligatorio di paternità̀, con una durata che aumenta a sette giorni. Inoltre, il padre ha la facoltà di astenersi per un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

MOD F24: Ritenute in appalti e subappalti

La Legge 157/2019 ha previsto che i committenti (sostituti di imposta residenti in Italia: società, cooperative; professionisti; condomini; imprenditori individuali; curatore fallimentare) che affidano il compimento di un’opera o più di un’opera di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto (con determinate caratteristiche che vedremo), sono obbligate a richiedere all’impresa appaltatrice copia dei MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute fiscali, relative alle retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati in quello specifico servizio oggetto dell’appalto.

Questa previsione si traduce nell’obbligo per le aziende, che sono impegnate in appalti di valore superiore a 200.000 euro, a versare le ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati in quel determinato appalto con un distinto MOD F24. In sostanza queste imprese non potranno più utilizzare un singolo MOD F24 per il versamento delle ritenute di tutti i lavoratori dell’azienda, ma dovranno utilizzare tanti MOD F24 quanti sono i committenti con cui hanno stipulato contratti superiori a 200.000 euro.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la nuova normativa si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 – MOD F24 in scadenza al 17 febbraio), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

QUALI SONO GLI APPALTI INTERESSATI DALLA NUOVA NORMATIVA

Sono coinvolte nellla nuova normativa le imprese che hanno stipulato contratti di appalto / subappalto/ affidamento di opere o servizi con queste caratteristiche:

  • compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati. ES: un appaltatore che nel gennaio 2020 acquisisce un appalto del valore di € 170.000 (quindi escluso dalla normativa in commento) e successivamente (ad esempio mese di giugno 2020), acquisisce, dallo stesso committente, un nuovo appalto di € 40.000, è obbligato ad applicare le nuove disposizioni sulle ritenute;
  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell’importo totale del contratto;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’impresa che rientra nella casistica sopra descritta è tenuta a versare le ritenute (Irpef e addizionali) sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

I lavoratori impiegati nell’appalto non sono solo i lavoratori dipendenti, ma anche coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quello del lavoro dipendente (es i collaboratori coordinati e continuativi).

OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO DEL MODELLO F24

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (normalmente fissata al 16 del mese, fatta eccezione per il mese di agosto il cui termine si sposta al giorno 20), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe del MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto/subappalto;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria oppure le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente:

– deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

– deve dare comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

In tali casi, l’impresa appaltatrice o affidataria non può esercitare azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

E’ comunque ammesso l’istituto del ravvedimento operoso per sanare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

SANZIONI

Nel caso in cui il Committente non ottemperi agli obblighi previsti (cioè non chieda all’appaltatore/subappaltatore le deleghe di pagamento oppure non sospenda il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore e alle imprese subappaltatrici, nei casi di inadempienze da parte di quest’ultimi oppure ancora non effettui la segnalazione all’A.E) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

DIVIETO DI COMPENSARE CREDITI

Il provvedimento stabilisce anche che è vietato alle imprese appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie delle nuove norme, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Questa esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto.

POSSIBILITA’ DI ESSERE ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA

Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano richiedere al committente l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina, allegando specifica certificazione.

La certificazione viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alle imprese che posseggono cumulativamente i seguenti requisiti:

a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Questi requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte, fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei requisiti di cui sopra. La certificazione – che è una specie di DURC fiscale che qualcuno ha già battezzato DURF – ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Es prendendo come riferimento gennaio 2020:

1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;

2) le deleghe F24 di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate al committente entro sabato 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non posticipi il termine al 24 febbraio 2020);

3) i requisiti per ottenere il DURF dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.

RICHIESTE DELLO STUDIO TRINCA

Qualora rientriate nella nuova normativa Vi chiediamo:

  1. di verificare con il commercialista se possedete i requisiti per chiedere la certificazione all’Agenzia delle Entrate (il DURF);
  2. nel caso in cui non possiate ottenere il DURF, di comunicarci il codice fiscale del soggetto committente da indicare nel MOD F24 e l’elenco dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il numero delle ore lavorate da ciascun lavoratore, specificando se sono stati impiegati solo in quell’appalto oppure anche in altri.

CONCLUSIONE

La nuova normativa non è di facile applicazione. Auspichiamo che, in tempi brevi, giungano precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per consentire alle aziende di operare correttamente.

Certificazione Unica 2020 redditi 2019

Gentili clienti,

in riferimento ai redditi anno 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2020, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare ai percipienti entro il prossimo 31 marzo 2020.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In riferimento a questa duplice possibilità Vi invitiamo a restituire, entro il più breve termine possibile, il presente modello firmato in calce barrando con una crocetta l’incarico che scegliete di affidare allo studio:

  • TRASMISSIONE CU 2020 PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE.
  • TRASMISSIONE INTEGRALE CU 2020 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

  • Vi chiediamo cortesemente di restituirci il modello allegato compilato, e, qualora abbiate optato per l’opzione 2 di Trasmissione integrale CU 2020, di inviare a stretto giro la documentazione necessaria a predisporle seguendo le seguenti istruzioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO IN CASO DI INCARICO ALLA TRASMISSIONE INTEGRALE DELLA CU 2020
(DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

In riferimento alla Certificazione Unica relative a soggetti a cui sono stati corrisposti nell’anno 2019 le seguenti tipologie di reddito:

  1. redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (derivanti dall’esercizio di arti e professioni),
  2. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR (es.: plusvalenze),
  3. provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nonché provvigioni di vendita a domicilio, 
  4. ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
  5. indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia
  6. redditi relativi a contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi di cui sopra corrisposti nel 2019 alle persone fisiche che applicano i regimi agevolato/forfettario o ai contribuenti minimi, che quindi non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

Vi chiediamo di farci avere entro e non oltre la data del 10 febbraio 2020  il riepilogo delle ritenute d’acconto ed eventuali contributi INPS per percipiente (si tratta della “scheda compensi a terzi” da chiedere al commercialista), all’indirizzo mail rachele@studiotrincaassociato.com.

31 GENNAIO SCADE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Il 31 gennaio 2020 scade il termine per l’invio della comunicazione annuale obbligatoria da parte delle aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione.

Di regola la comunicazione viene effettuata dalle Agenzie di Somministrazione. Tuttavia l’obbligo di inviare la comunicazione è in capo all’azienda utilizzatrice, con la conseguenza che se la comunicazione non è stata ancora effettuata dall’Agenzia di Somministrazione, l’azienda utilizzatrice dovrà inviare la comunicazione – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata (PEC) – alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’inadempimento dell’obbligo comunicativo o eventuali errori di comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro.

 Trovate qui un fac- simile del modello da utilizzare per la comunicazione Fac-simile della comunicazione annuale sindacati per somministrazione dove sono indicati i dati da comunicare:
· il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
· la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
· il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MOD F24

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2020, per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
– necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
– obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
In sostanza, dal 1° gennaio 2020, qualora il credito IRPEF, IRES ed IRAP sia superiore ai 5.000,00 euro  sarà  possibile utilizzarlo in compensazione solo dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.
Titolari di Partita IVA Non Titolari di Partita Iva
F24 senza compensazione Home bankingEntratel/Fiscoonline CartaceoHome bankingEntratel/Fiscoonline
F24 con compensazione(saldo positivo) Entratel/Fiscoonline
F24 a zero Entratel/Fiscoonline